Contributi pubblici indebitamente percepiti e responsabilità dei RUP per omessi controlli (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 93 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che, con dichiarazioni false o omesse, consegue contributi pubblici in assenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando, arreca un danno erariale all’ente erogatore e ne risponde a titolo di dolo, essendo consapevole della propria situazione debitoria. La condotta illecita altera la concorrenza e sottrae risorse destinate ad altri aspiranti aventi titolo. I dirigenti che, quali responsabili del procedimento, omettono i controlli sui requisiti di ammissione rispondono a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, per aver agevolato l’illecito mediante grave negligenza.
Il Fatto
A seguito di un esposto di consiglieri comunali, la Procura regionale della Corte dei conti contestava a una società cooperativa e al suo legale rappresentante di aver percepito contributi pubblici erogati da un Comune per la realizzazione di progetti culturali, attestando falsamente l’assenza di morosità tributaria. La società, al momento di ciascuna domanda di partecipazione, versava in una situazione di morosità verso l’ente per tributi comunali insoluti, oggetto di ingiunzioni e procedure esecutive.
La Procura contestava inoltre a due funzionari comunali, avvicendatisi come direttori del settore competente e responsabili del procedimento, di aver omesso le verifiche sui requisiti di ammissione, consentendo l’erogazione dei contributi. Il danno complessivo era quantificato in € 66.385,97, comprensivo dei contributi liquidati e di quelli accantonati in compensazione dei debiti tributari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura del bando pubblico quale atto destinato a una platea indeterminata di destinatari, i cui requisiti di partecipazione costituiscono condizione imprescindibile e strumento di selezione. La scelta dei requisiti, pur discrezionale, non può essere arbitraria e deve rispondere a criteri di buona amministrazione e trasparenza.
La Corte afferma che i contributi, in quanto frutto principalmente del gettito tributario dei cittadini, impongono un vincolo di destinazione e un obbligo di rendiconto. Il requisito dell’assenza di morosità premia i contribuenti virtuosi e penalizza chi non si è adoperato neppure per la rateizzazione del debito. L’illegittima percezione integra quello sviamento di risorse pubbliche che ricorre non solo quando il programma realizzato differisce da quello originario, ma anche quando si realizzano i presupposti per l’indebita percezione.
Quanto alla condotta del legale rappresentante, la Corte rileva che egli attestò il falso essendo pienamente consapevole della situazione debitoria della cooperativa, come dimostra la presentazione di domande di rateizzazione. La tesi della prassi amministrativa che valorizzava la progettualità a scapito dei requisiti contabili non è accolta: il bando è espressione di un programma pubblico che va considerato nel suo complesso, a partire dai requisiti di ammissione.
La Corte esamina poi la posizione dei funzionari. Il primo, pur conoscendo i requisiti che egli stesso aveva stabilito, non procedette ad alcuna verifica preventiva, nonostante la mancata liquidazione di un contributo in compensazione dovesse costituire un segnale d’allarme. La seconda, resasi conto della morosità in fase di liquidazione, non escluse comunque la società dalle procedure successive. Tali omissioni, espressione di grave negligenza, alterarono la concorrenza e impedirono ad altri partecipanti di essere inseriti utilmente in graduatoria.
Pertanto la società e il suo legale rappresentante sono condannati in solido, a titolo di dolo, al risarcimento di € 66.385,97, con rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza. I due funzionari sono condannati in via sussidiaria per la metà circa del danno, nella misura di un terzo e due terzi: € 11.000,00 a carico del primo e € 22.000,00 a carico della seconda.
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Nota della Redazione
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