Conto giudiziale addizionale diritti imbarco: competente è l’ente creditore (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 4 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della resa del conto giudiziale della riscossione dell’addizionale comunale sui diritti aeroportuali di cui all’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 e dei relativi incrementi, da parte delle società di gestione aeroportuale, per “amministrazione” — alla quale il conto deve essere presentato ai sensi dell’art. 139, comma 1, c.g.c. e dell’art. 141, comma 4, c.g.c. e che deve provvedere, tramite un responsabile del procedimento da essa nominato, alle attività di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. — devono intendersi gli uffici territorialmente competenti degli enti creditori del tributo, per la quota di rispettiva spettanza. Non è quindi l’amministrazione di appartenenza la Ragioneria territoriale dello Stato, né l’ENAC, né un responsabile del procedimento interno alla stessa società di gestione. La relazione di “dipendenza” o “appartenenza” va intesa come intercorrente tra l’agente contabile e l’ente pubblico nel cui interesse egli agisce; con la conseguenza che la parificazione e il deposito del conto incombono, pro quota, sul Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul Ministero dell’Interno, sull’INPS e, ricorrendone i presupposti di legge, sugli enti locali beneficiari.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha deferito alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.g.c., la risoluzione di una questione di massima che ha dato luogo a indirizzi interpretativi e applicativi difformi.
La questione è sorta nel giudizio promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana nei confronti di una società di gestione aeroportuale, per la resa del conto relativo all’esercizio finanziario 2023 e alla riscossione delle addizionali comunali sui diritti di imbarco. Le Sezioni giurisdizionali avevano affermato la natura di agenti contabili di tali società, ma in sede esecutiva sono emerse divergenze sull’individuazione dell’amministrazione destinataria del conto: la Ragioneria territoriale dello Stato, l’ENAC, gli enti creditori del tributo o un responsabile interno alla stessa società. Da qui il deferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affrontato il profilo, logicamente preliminare, della qualifica di agente contabile delle società di gestione aeroportuale. Muovendo dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22810 del 2020 e di Sezioni Unite n. 26280 del 2009, ha ribadito che rilevano solo il carattere pubblico dell’ente per cui il soggetto agisce e la natura pubblica del denaro gestito, restando irrilevanti la natura privatistica dell’affidatario e il titolo giuridico della gestione. La riscossione e il riversamento dei diritti di imbarco, devoluti per legge agli enti creditori, giustificano dunque di per sé la qualifica di agente contabile in capo alle società di gestione.
Sul quesito centrale, la Corte ha ricostruito la sequenza dell’art. 139 c.g.c.: presentazione del conto all’amministrazione di appartenenza, nomina di un responsabile del procedimento, parificazione, verifica di regolarità e deposito presso la Sezione giurisdizionale. Ha escluso che il conto possa essere parificato e depositato da un responsabile interno alla società di gestione, perché l’art. 139, commi 1 e 2, c.g.c. distingue nettamente l’agente contabile dall’amministrazione e perché la parificazione, quale verifica di concordanza con le scritture dell’ente, presuppone un’alterità soggettiva tra controllato e controllore.
Ha poi escluso la tesi che individua l’amministrazione nella Ragioneria territoriale dello Stato. Il ruolo degli uffici delle Ragionerie è disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 123/2011, che attribuisce loro il visto di regolarità amministrativo-contabile, attività che si affianca senza sostituirla alla parificazione in senso stretto, come chiarito dal parere n. 4/2020/CONS delle stesse Sezioni riunite. Il Collegio ha inoltre rilevato che tra i creditori dell’addizionale figurano soggetti diversi dalle amministrazioni statali, rispetto ai quali la norma non può operare.
La Corte ha parimenti respinto l’attribuzione del ruolo all’ENAC. I poteri di vigilanza dell’Ente, ai sensi dell’art. 687, comma 1, c. nav. e dell’art. 705 c. nav., attengono alla gestione e all’amministrazione delle infrastrutture aeroportuali e non si estendono alla riscossione e al riversamento del tributo. La disponibilità dei dati di traffico consente di determinare solo il gettito teorico e non il gettito effettivo, riversato agli enti creditori senza intermediazione dell’ENAC e perciò a quest’ultimo ignoto.
Il Collegio ha così aderito alla tesi degli enti creditori, dilatando la nozione di “appartenenza” e “dipendenza” fino a ricomprendervi il rapporto tra il soggetto privato agente contabile e l’ente pubblico nel cui interesse agisce, titolare del credito riscosso e dei poteri di riscossione coattiva. L’amministrazione competente è quindi, pro quota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Interno, l’INPS e, ricorrendone i presupposti, gli enti locali. La moltiplicazione dei conti giudiziali è difficoltà di mero fatto, priva di rilievo giuridico.
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Nota della Redazione
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