Estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 572 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione in via amministrativa della pretesa azionata in giudizio determina il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo. La rinuncia agli atti, intervenuta prima della chiamata in giudizio della controparte, impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La declaratoria di estinzione consegue automaticamente all’accertata carenza di interesse, senza necessità di ulteriore verifica nel merito della domanda originaria. In assenza di contraddittorio instaurato, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite ed erede del dante causa, aveva chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione privilegiata del defunto nella misura della prima categoria e, di conseguenza, la riliquidazione della propria pensione di reversibilità, oltre arretrati, interessi e rivalutazione.

La domanda muoveva dall’esecuzione di una precedente sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, resa nei confronti dell’ANAS. L’ente aveva trasmesso all’INPS il relativo provvedimento nel novembre 2022, ma l’Istituto era rimasto inerte anche dopo la diffida della ricorrente. Instaurato il giudizio, nelle more la pretesa è stata soddisfatta in via amministrativa.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice attiene agli effetti della sopravvenuta soddisfazione della pretesa sull’interesse a coltivare il ricorso. Il collegio rileva che la comunicazione con cui la ricorrente ha rinunciato agli atti è fondata proprio sull’avvenuta esecuzione amministrativa della sentenza presupposta, oggetto del contendere.

Tale circostanza comprova il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio. Il giudice non si spinge oltre nell’esame del merito, poiché la causa della domanda è venuta meno prima della definizione.

La Corte sottolinea un dato temporale decisivo: la rinuncia è intervenuta prima della chiamata in giudizio della controparte. L’INPS, del resto, non si è costituito. Mancando l’instaurazione del contraddittorio, il giudice applica il disposto dell’art. 110 c.g.c., dichiarando l’estinzione del processo.

Conseguenza ulteriore è che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendovi parte costituita nei cui confronti provvedere. Il dispositivo accoglie quindi la sola declaratoria di estinzione e rimette alla segreteria i relativi adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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