Gettoni di presenza ai consiglieri comunali tra invarianza della spesa e indennità (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 7 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per la determinazione del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali rileva il principio di invarianza della spesa, con conferma della misura già approvata nel precedente mandato amministrativo in luogo della modifica di fascia, ove questa concerna il solo passaggio dalla soglia inferiore a 3.000 abitanti a quella superiore ma inferiore a 10.000. Gli aumenti delle indennità di funzione per sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali introdotti dall’art. 1, commi 583-587, L. n. 234/2021 riguardano esclusivamente le indennità strutturali e non si estendono ai gettoni di presenza, i cui incrementi restano soggetti, oltre alla decurtazione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, L. n. 266/2005, al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Il sindaco di un comune dell’Emilia-Romagna ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in materia di contabilità pubblica. Il comune, sulla base del parametro demografico utilizzato per le consultazioni elettorali del giugno 2024, è transitato nella fascia di abitanti superiore alle 10.000 unità, con conseguente aumento del numero dei consiglieri e dei gettoni di presenza ai sensi del D.M. n. 119/2000, il cui valore passa da 18,08 a 22,21 euro.
Il quesito riguarda due profili. Il primo: se, nel rideterminare la misura del gettone, l’ente debba rispettare il principio di invarianza della spesa e confermare l’importo del precedente mandato, oppure possa assumere a riferimento il valore del decreto ministeriale commisurato agli abitanti attuali. Il secondo: se trovino ancora applicazione le maggiorazioni previste dall’art. 2 del D.M. n. 119/2000 o se, dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, commi 583-587, L. n. 234/2021, tali aumenti non siano più applicabili neppure ai gettoni.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità della richiesta. Pur trasmessa direttamente dal comune, senza il tramite del CAL, e senza richiamo all’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003, la richiesta è soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal sindaco, legale rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. Sul piano oggettivo, i quesiti attengono a limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e rientrano nella nozione dinamica di contabilità pubblica, senza interferire con altre giurisdizioni.
Nel merito, la Corte distingue nettamente indennità di funzione e gettoni di presenza. La prima, disciplinata dall’art. 82 T.U.E.L., è connessa alla carica e ha carattere strutturale; la seconda è corrisposta per l’effettiva partecipazione alle sedute. L’art. 1, comma 54, L. n. 266/2005 ha introdotto una riduzione lineare del 10 per cento su entrambe, senza incidere sui criteri di calcolo.
Il principio di invarianza finanziaria, introdotto dall’art. 1, comma 136, L. n. 56/2014, è letto dalla Sezione nel contesto del comma 135, che ha ridisegnato gli organi degli enti sotto i 10.000 abitanti secondo un sistema binario fondato sulla soglia dei 3.000 abitanti. Il vincolo opera quando l’incremento del numero degli amministratori comporterebbe espansione della spesa; esso riguarda la composizione degli organi e non le indennità di funzione, sottratte al congelamento.
Quanto alla L. n. 234/2021, i commi 583 e 585 si riferiscono espressamente alle indennità di funzione e non menzionano i gettoni di presenza, palesando la scelta di un trattamento finanziario differenziato. Ne deriva che i gettoni restano vincolati all’invarianza della spesa, mentre le indennità di funzione sono ancorate al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
La Sezione conclude dichiarando ammissibile la richiesta e enunciando i principi indicati, con conferma della misura del gettone già approvata nel precedente mandato nel solo caso di passaggio tra la soglia inferiore e quella superiore alle 3.000 unità.
Nota della Redazione
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