Conto dell’agente contabile secondo il criterio del patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 184 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di titoli azionari deve rappresentare le partecipazioni non al valore nominale, ma con il criterio della frazione di patrimonio netto previsto per la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. L’iscrizione ad un valore difforme da quello risultante dallo stato patrimoniale integra una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, impedendone l’approvazione e il discarico dell’agente. Detta irregolarità preclude al conto di assolvere alla propria funzione rappresentativa della gestione dei beni in custodia, anche in considerazione del fatto che il consegnatario risponde delle variazioni del valore dei titoli.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari di un Comune per l’anno 2022. L’istruttoria evidenziava un disallineamento tra il valore complessivo dei titoli indicato in conto e quello risultante dallo stato patrimoniale dell’Ente, sia iniziale che finale, derivante dall’utilizzo del criterio del valore nominale anziché di quello del patrimonio netto. Emergeva inoltre la mancata inclusione nel conto di due partecipazioni in Consigli di Bacino.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il profilo di irregolarità emerso è assorbente e non superabile, e pertanto impedisce l’approvazione del conto. Richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, il quale, all’allegato 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011, prevede che le partecipazioni societarie e in altri enti siano valutate con il metodo del patrimonio netto.
La Sezione afferma che tale criterio deve trovare applicazione anche per la rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli. L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge, poiché il giudizio sul conto non può limitarsi alla materialità del titolo, ma deve comprendere le variazioni di valore e gli utili distribuiti, come già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (ord. n. 7390/2007), in applicazione dell’art. 29, ultimo comma, del R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 TUEL.
Il patrimonio netto è una grandezza contabile con elevato valore informativo, in quanto esprime l’autonomia finanziaria e la solidità gestionale della società, nonché le variazioni della performance gestionale nell’arco dell’esercizio. Quanto alla mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, la Corte, richiamato il precedente della Sezione (sent. n. 363/2025), non ritiene superata l’irregolarità.
Conseguentemente, il Collegio dichiara il conto irregolare e non ammette l’agente al discarico, senza luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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