Finanziamento sanitario sotto il 95%: accertata l’inosservanza dei tempi di erogazione regionale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 141 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, impone alla Regione di erogare al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell’anno, almeno il 95 per cento del finanziamento spettante, dovendo la restante quota essere trasferita entro il 31 marzo dell’anno successivo. La mancata integrale corresponsione di quanto assegnato determina la formazione di crediti dell’Azienda verso la Regione, che non possono essere superati da mere previsioni di bilancio. In tale contesto, la Sezione regionale di controllo, nell’esercizio della funzione di controllo sui bilanci delle aziende del Servizio sanitario nazionale, invita l’Azienda a rappresentare alla Regione l’esigenza del trasferimento per cassa delle somme dovute e a valutare congiuntamente la dinamica dei flussi finanziari, in entrata e in uscita, per garantire l’equilibrio di cassa anche nel breve periodo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato le relazioni del Collegio sindacale e i bilanci di esercizio 2021, 2022, 2023 e 2024 dell’ASST di Bergamo Ovest. Dall’istruttoria, condotta anche tramite due note di richiesta chiarimenti, è emerso che la Regione Lombardia non ha rispettato la soglia minima del 95% di erogazione del finanziamento sanitario entro l’anno di riferimento. Le percentuali di trasferimento per cassa, riportate nei prospetti, sono risultate infatti inferiori al termine previsto per ciascun esercizio, con la formazione di crediti residui verso la Regione.

La Motivazione della Corte

Nel verificare i bilanci degli esercizi 2021 e 2022, la Sezione ha rilevato che, sebbene l’Azienda avesse beneficiato di un’elevata percentuale di erogazione, il mancato puntuale rispetto delle tempistiche di cui all’art. 3, comma 7, D.L. n. 35/2013 ha inciso sulla formazione di un credito residuo verso Regione. L’analisi ha evidenziato un costante saldo di cassa positivo, che ha evitato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ma anche il superamento della percentuale massima del 95% solo in relazione agli acconti, con saldi annuali erogati a seguito di assegnazioni definitive.

Per gli esercizi 2023 e 2024, l’esame dei flussi di cassa ha confermato un’inversione di tendenza rispetto al passato, ma ha ancora una volta fatto emergere il mancato rispetto della soglia del 95% entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. L’Azienda ha precisato che la percentuale viene raggiunta solo con i saldi dell’esercizio successivo, evidenziando una inosservanza delle prescrizioni normative in materia di trasferimenti alle aziende sanitarie.

La Sezione ha quindi accertato il mancato trasferimento da parte della Regione del finanziamento, come previsto dalla norma citata, e ha invitato l’ASST a valutare congiuntamente con la Regione la dinamica dei flussi di cassa, sia in entrata che in uscita, per ottimizzarne la tempistica e mantenere l’equilibrio di cassa. Ha inoltre disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, all’Assessore al Welfare, al Direttore generale della Direzione Welfare, al Direttore generale dell’ASST e al Collegio sindacale, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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