Payback dispositivi medici: legittimo il ripiano, difetto di giurisdizione sui provvedimenti regionali (TAR Lazio n. 1387 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per il quadriennio 2015-2018, costituisce misura ragionevole e proporzionata, giustificata dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria e di garantire la dotazione di dispositivi a tutela della salute. L’obbligo di ripiano grava sulle imprese fornitrici secondo quote fissate ex lege e proporzionali al fatturato, in misura nota sin dal 2015. I provvedimenti regionali che individuano le aziende tenute al ripiano e gli importi dovuti hanno natura vincolata, priva di discrezionalità, cosicché la controversia appartiene al giudice ordinario. Il ricorso introduttivo avverso gli atti statali è infondato; i motivi aggiunti avverso gli atti regionali sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, di concerto con il MEF, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 sulle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti presupposti.
Con distinti motivi aggiunti la stessa società ha impugnato i decreti della Regione Piemonte e della Regione Liguria che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78 del 2015, hanno quantificato il payback a proprio carico, e il successivo provvedimento di riquantificazione della quota al 25 per cento adottato in applicazione dell’art. 7 d.l. n. 95 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario; l’art. 9-ter d.l. n. 78 del 2015 ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano, pari al 40 per cento nel 2015, al 45 nel 2016 e al 50 nel 2017 e successivi.
Il Tribunale richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto la disciplina compatibile con gli artt. 41 e 23 Cost., qualificando il payback come contributo di solidarietà e riconoscendo la sussistenza della riserva di legge. La Corte ha inoltre escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, perché le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto e del conseguente obbligo di ripiano.
Sulla scorta di tali argomenti il Collegio respinge il ricorso introduttivo. La società ricorrente, come tutti gli operatori, avrebbe dovuto assumere a parametro il tetto nazionale, noto dal 2014 e confermato nel 2019 nella medesima misura per ogni regione. Il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non incide sul prezzo né sull’esito delle gare: esso non altera le procedure di evidenza pubblica.
I motivi aggiunti sono invece inammissibili. Il comma 9-bis attribuisce alle regioni il solo compito di verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende soggette al ripiano, imporre il pagamento e iscrivere il credito in bilancio. Si tratta di attività interamente vincolata, priva di margine discrezionale, nella quale il decreto ministeriale ha già certificato il superamento e quantificato la quota di ripiano.
Ne deriva un rapporto obbligatorio in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non intermediato da potere autoritativo. Trova applicazione l’orientamento delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, n. 8188 del 2022 e n. 10089 del 2020. La causa è riassumibile davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Nota della Redazione
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