Ottemperanza a sentenza su carta docente: inottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2908 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non provi l’integrale adempimento di una sentenza di condanna passata in giudicato è dichiarata inottemperante. Il giudice assegna un termine per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin da subito un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, per l’esecuzione coattiva del provvedimento. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite non espressamente richieste in tale sede.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 615/2025, aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al pagamento, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia per conseguire l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente circoscritto il thema decidendum, escludendo che l’ottemperanza riguardi le spese di lite, in quanto non distratte in favore dei difensori e non oggetto di specifica azione.
Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione, accertando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l’assenza di pagamenti, anche parziali, da parte dell’amministrazione. Il Ministero, costituitosi, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, lasciando il credito incontestato nell’an e nel quantum.
Ciò ha determinato l’accoglimento del ricorso, con la dichiarazione di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero del termine di 90 giorni per adempiere integralmente. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico dell’amministrazione. Le spese, liquidate in euro 800,00, sono poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori.
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Nota della Redazione
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