Improcedibilità del condono per mancata integrazione documentale e insanabilità in area vincolata (TAR Lazio n. 489 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione, entro tre mesi dalla richiesta di integrazione notificata dal Comune, della documentazione necessaria alla definizione dell’istanza di condono edilizio comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della sanatoria. In base al comma 25 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, tale causa di improcedibilità opera anche per il terzo condono. Le opere realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se rientranti tra gli abusi formali, con esclusione delle nuove costruzioni comportanti nuova volumetria. La legittimità del diniego di condono rende la successiva ordinanza di demolizione atto dovuto, non essendo richiesta la comunicazione di avvio del procedimento per i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile situato in area vincolata ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. b) e dell’art. 142, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, classificata come “Costa dei Laghi”. La dante causa ha presentato nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi della l. n. 326/2003 e della legge regionale. Un sopralluogo della Polizia Municipale ha accertato la realizzazione di un manufatto abusivo con struttura portante in ferro, copertura in lamiera e chiusura su tre lati, privo di titolo abilitativo. Il Comune ha emesso nel 2004 un’ordinanza di demolizione, non impugnata né eseguita per la pendenza dell’istanza di sanatoria.
Nel 2012 il Comune ha richiesto l’integrazione documentale, rimasta inevasa. Con determina del 24 agosto 2017 ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza per carenza documentale e insanabilità dell’opera in area vincolata. Il ricorrente ha impugnato il diniego e, successivamente, l’ordinanza di demolizione n. 55/2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente il ricorso introduttivo, giudicandolo infondato. La comunicazione di reiezione della sanatoria risulta legittimamente assunta, poiché l’istanza era carente di documenti essenziali, tra cui il certificato sismico e la perizia giurata, previsti dall’art. 4 della legge regionale n. 12/2004.
Il Collegio richiama la legge n. 662/1996 che, modificando l’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, ha introdotto tra le cause di improcedibilità il tardivo deposito dell’integrazione oltre novanta giorni dalla richiesta notificata. La stessa causa opera per il condono in esame tramite il rinvio del comma 25 dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. Sul punto la giurisprudenza amministrativa è costante, come confermano i precedenti citati. Nel caso concreto la richiesta di integrazione del 3 gennaio 2012 è rimasta priva di riscontro, impedendo all’amministrazione di completare l’istruttoria.
Il diniego trova ulteriore fondamento nell’insanabilità dell’opera in area vincolata. Secondo l’art. 32, comma 26, lett. a), legge n. 326/2003, in presenza di vincolo sono sanabili solo gli abusi formali: restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e opere non valutabili in termini di superficie o volume. La domanda riguarda invece un immobile di nuova costruzione, riconducibile alle opere maggiori per cui la sussistenza del vincolo comporta ex lege l’insanabilità. La giurisprudenza richiamata conferma che l’abuso comportante nuova volumetria in area paesaggisticamente vincolata non può essere sanato.
Quanto alla censura sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi, il Collegio ritiene che la richiesta di integrazione documentale del 2012 abbia assolto l’onere del contraddittorio procedimentale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il difetto di istruttoria lamentato è stato causato dallo stesso ricorrente con il mancato riscontro.
Passando ai motivi aggiunti, la legittimità del diniego comporta la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Il rigetto della domanda di condono giustifica di per sé la demolizione, essendo la repressione dell’abuso conseguenza necessitata del suo accertamento, senza che rilevi l’impugnazione del diniego in difetto di sospensione della sua efficacia esecutiva. Gli atti di repressione degli abusi edilizi non richiedono la comunicazione di avvio, trattandosi di provvedimento vincolato, come conferma la giurisprudenza amministrativa richiamata. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.