Payback dispositivi medici adesione transazione e improcedibilità per sopravvenuta carenza interesse (TAR Lazio n. 1384 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici, previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso i provvedimenti statali e regionali di ripiano. La legge qualifica espressamente tale esito come cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Sul piano processuale, tuttavia, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere. Il bene della vita conseguito dall’impresa — il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è difforme da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dall’ordinamento dei provvedimenti impugnati. La diversità dell’utilità perseguita esclude la satisfazione integrale della pretesa e giustifica la pronuncia di improcedibilità.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato, con ricorso introduttivo, i decreti con cui il Ministero della Salute ha certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 e ha adottato le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. Con motivi aggiunti ha impugnato anche i provvedimenti regionali e provinciali applicativi, recanti l’individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di payback introdotto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 95/2025. La questione sottoposta al Tribunale diviene quindi la qualificazione processuale di tale sopravvenienza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal tenore letterale della disposizione invocata. La norma qualifica l’effetto dell’adesione al meccanismo transattivo come cessazione della materia del contendere, disponendo contestualmente la compensazione delle spese. Il dato testuale è chiaro e il giudice lo richiama espressamente.

Il Collegio non si arresta però alla formula legislativa. Verifica quale sia, nel caso concreto, l’assetto degli interessi e rileva che il bene della vita concretamente conseguito dall’impresa aderente consiste nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Il ricorso, invece, era indirizzato all’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.

Da qui la qualificazione corretta: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa dedotta in giudizio risulti integralmente soddisfatta o che l’atto impugnato sia venuto meno con effetti satisfattivi pieni. Nel caso di specie nessuna delle due evenienze ricorre, perché l’utilità ottenuta non coincide con quella richiesta e i provvedimenti impugnati restano in vigore.

Il Tribunale dichiara pertanto improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Le spese sono compensate. La decisione ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *