Payback dispositivi medici: cessata la materia del contendere dopo il pagamento agevolato (TAR Lazio n. 1383 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione degli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici consegue all’intervenuto pagamento, da parte dell’impresa fornitrice, della quota ridotta del debito da payback prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 6 agosto 2025, n. 118. L’adempimento in forma agevolata, sopravvenuto alla proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, priva di interesse la pronuncia di annullamento degli atti ministeriali e regionali applicativi. In tale ipotesi le spese di lite sono compensate, in applicazione della medesima disposizione che ha consentito il pagamento ridotto.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali in materia di ripiano.
Con numerosi ricorsi per motivi aggiunti la ricorrente gravava poi i provvedimenti attuativi adottati dalle regioni e dalle province autonome, che avevano quantificato gli importi dovuti a titolo di payback. Si costituivano le amministrazioni intimate e interveniva ad adiuvandum una associazione di categoria del settore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, successivamente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2024 e all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, la società ricorrente ha assolto i propri debiti verso regioni e province autonome versando una quota pari al 25% del debito.
La disciplina sopravvenuta ha quindi consentito alle imprese fornitrici di definire in via agevolata la propria posizione. La ricorrente, in memoria, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sugli atti impugnati.
Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese in atti e l’effettivo pagamento del dovuto in favore degli enti territoriali integrino il venir meno dell’interesse alla pronuncia. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria né utile una decisione sul merito delle censure.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, che impone la compensazione integrale tra le parti. La definizione agevolata del rapporto, per espressa previsione normativa, non consente la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
Nota della Redazione
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