Ordine di demolizione al proprietario non responsabile dell’abuso (TAR Lazio n. 1351 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio si indirizza al proprietario dell’immobile non a titolo di responsabilità effettiva, ma in ragione del suo rapporto materiale con il manufatto. Esso è finalizzato a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica e a ripristinare l’ordine urbanistico violato. Ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, il provvedimento va notificato anche al proprietario, che versa nella disponibilità materiale e giuridica della res e deve assicurare il ripristino, restando altrimenti assoggettato alle conseguenze sanzionatorie e acquisitive al patrimonio comunale. La nozione di volume tecnico presuppone un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata a contenere, senza alternative, impianti serventi della costruzione principale. Un intervento che comporti aumento di volumetria va qualificato almeno come ristrutturazione edilizia, con necessità del permesso di costruire o della SCIA c.d. pesante.

Il Fatto

I ricorrenti riferiscono di essere proprietari di un immobile pervenuto per successione nel novembre 2020. Sostengono di non aver mai risieduto nell’appartamento, condotto in locazione da una società, e di non aver mai eseguito lavori sul medesimo. La conduttrice aveva presentato nel settembre 2019 una CILA per alcuni interventi edilizi. A seguito di sopralluogo, il Comune comunicava la sospensione dei lavori e, con la determina indicata, ingiungeva ai ricorrenti la demolizione di un ampliamento in aderenza al vano scale, che avrebbe modificato il prospetto dell’edificio.

I proprietari impugnano la determina e gli atti presupposti davanti al TAR Lazio, deducendo la propria estraneità all’abuso, la non trasmissibilità agli eredi della sanzione demolitoria e la natura irrilevante del manufatto, che sarebbe assentito in quanto realizzato dal conduttore sulla base della CILA presentata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, il Tribunale osserva che la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all’attuale proprietario non a titolo di responsabilità effettiva, bensì per il suo rapporto materiale con il manufatto, essendo finalizzata a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica e a ripristinare l’ordine urbanistico violato.

Sul piano della legittimazione, i giudici richiamano l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che impone di notificare l’ordine non solo al responsabile dell’abuso ma anche al proprietario. Questi, nella disponibilità materiale e giuridica della res, deve assicurare il ripristino dell’assetto violato, restando altrimenti assoggettato alle conseguenze sanzionatorie e acquisitive previste dai commi 3 e 4-bis della medesima disposizione. La norma considera soggetto passivo della demolizione chi ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, potere che compete al proprietario o all’usufruttuario anche se non responsabile in via diretta.

Il Collegio precisa che il presupposto dell’ordinanza di ripristino non coincide con l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma è correlato all’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la normativa urbanistico-edilizia, richiamando la posizione del Cons. Stato n. 444/2026.

Quanto al secondo mezzo, il Tribunale rileva che la nozione di volume tecnico sussiste solo in presenza di un’opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, destinata unicamente a contenere, senza alternative, impianti serventi della costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali, secondo il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8720 del 2024. Nel caso concreto la parte ricorrente non ha fornito prova di tale destinazione, meramente affermata in via apodittica.

Non è del resto ammissibile la realizzazione ex novo di volumi edilizi sine titulo tramite l’ampliamento di strutture preesistenti, essendo sempre necessario munirsi di titolo abilitativo. L’intervento, comportando aumento di volumetria, va qualificato almeno come ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità del permesso di costruire o della SCIA pesante. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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