Procura all’estero autenticata dal difensore italiano: ricorso inammissibile (TAR Lazio n. 10706 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 83 c.p.c.. Il potere di autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore è limitato al territorio nazionale. Qualora la procura sia stata rilasciata all’estero, l’autenticazione deve essere effettuata da un pubblico ufficiale estero o dall’autorità consolare. La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore munito di procura invalida determina la nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., non essendo applicabile la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c. al giudizio amministrativo.
Il Fatto
Un cittadino residente all’estero impugnava il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, notificando il ricorso sulla base di una procura alle liti autenticata dal difensore italiano. La procura, priva di data e luogo, risultava però rilasciata all’estero, in quanto la presenza del ricorrente sul territorio nazionale alla data di sottoscrizione non era dimostrata da alcun elemento documentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per nullità della procura. Ha chiarito che, sebbene sussista una presunzione di rilascio della procura in Italia quando questa sia apposta su un atto processuale, tale presunzione può essere superata qualora emergano elementi concreti che dimostrino il contrario. Nel caso di specie, la discrasia tra il biglietto aereo, il passaporto e la data del diniego impugnato ha escluso la presenza del ricorrente in Italia.
Di conseguenza, la sottoscrizione della procura avvenuta all’estero e autenticata dal difensore italiano non soddisfa i requisiti dell’art. 2703 c.c., poiché il potere di autenticazione dell’avvocato, in qualità di pubblico ufficiale, non si estende fuori dal territorio nazionale. La mancata autenticazione da parte di un pubblico ufficiale estero rende la procura invalida, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi de jure privo di sottoscrizione.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità della sanatoria prevista dall’art. 182 c.p.c., richiamando il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui tale disposizione non è compatibile con il processo amministrativo. Ha altresì escluso la rimessione in termini per errore scusabile, non prospettabile per i ricorsi proposti successivamente alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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