Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per intervenuta soddisfazione (TAR Lazio n. 1354 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione, con provvedimenti adottati in corso di causa, abbia integralmente soddisfatto la pretesa oggetto del giudicato, riconoscendo la decorrenza giuridica ed economica richiesta e rideterminando la posizione di carriera con quantificazione degli emolumenti e degli oneri previdenziali. La declaratoria ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che gli atti sopravvenuti siano conformi alle risultanze processuali e idonei a eliminare l’interesse alla decisione. Resta fermo il completamento dell’esecuzione, poiché l’effettivo saldo delle somme dovute costituisce attuazione materiale del giudicato e non condizione della cessazione. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla particolare complessità della controversia e dai profili di novità della stessa.

Il Fatto

Il ricorrente, docente universitario, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui questo TAR aveva accolto la domanda di riconoscimento della decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina a professore associato, con retrodatazione della conferma in ruolo e condanna dell’Università al pagamento degli arretrati e all’adeguamento degli scatti stipendiali.

In corso di causa l’Università ha dapprima emesso un decreto rettorale con cui ha fissato la decorrenza al 1° marzo 2014, riconosciuto otto mesi di pre-ruolo e inquadrato il ricorrente nella quarta classe. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, lamentando il mancato riconoscimento delle differenze stipendiali per il periodo anteriore e la mancata decorrenza di ulteriori scatti. L’Università ha quindi annullato e sostituito il primo decreto con un nuovo provvedimento che ha riconosciuto la decorrenza giuridica ed economica dal 1° marzo 2011 e ricalcolato l’intera carriera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorrente ha reso espressa dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come da memoria di replica. Tale dichiarazione risulta conforme alle risultanze dei due decreti rettorali emessi in corso di causa e, in particolare, del secondo, che ha annullato e sostituito il primo.

Il secondo provvedimento ha inciso sulla vicenda in modo da provvedere a favore del ricorrente quanto alla ricostruzione della carriera e alla decorrenza economica, con quantificazione dei conseguenti emolumenti per i vari periodi interessati, disposizione del conguaglio economico e rettifica della posizione previdenziale. L’amministrazione ha così riconosciuto la decorrenza dal 1° marzo 2011 e gli otto mesi di periodo pre-ruolo, con ricalcolo esteso alle ulteriori date rilevanti.

L’esame del ricorso e dei motivi aggiunti conferma quindi che gli interessi oggetto delle censure hanno trovato piena soddisfazione, restando salvo il completamento della loro esecuzione. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

La regola processuale si salda con la tutela sostanziale: la declaratoria non presuppone il pagamento materiale, ma la sopravvenuta idoneità degli atti a realizzare il giudicato. La riserva del ricorrente di proporre autonome censure in separato ricorso e il mancato saldo delle spettanze non ostano alla pronuncia, ma delimitano il perimetro dell’ulteriore esecuzione.

Quanto alle spese, la particolare complessità della controversia e i profili di novità, inerenti alla liquidazione di spettanze conseguenti a un’articolata ricostruzione di carriera, depongono per la sussistenza di ragioni eccezionali che giustificano la compensazione, salva la refusione del contributo unificato a carico dell’Università ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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