La nuova disciplina del ricalcolo del prelievo supplementare latte fa venir meno l’interesse alla contestazione dell’intimazione di pagamento (TAR Lombardia n. 1105 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di versamento del prelievo supplementare latte, emessa ai sensi dell’art. 8-quinquies della legge n. 33 del 2009, e la correlata iscrizione nel Registro nazionale dei debiti presuppongono l’esistenza di un debito attuale, definitivo ed esigibile. L’entrata in vigore dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, che dichiara prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea, fa venire meno il presupposto sostanziale della pretesa creditoria. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia demolitoria dell’intimazione e dell’iscrizione, i cui effetti restano dipendenti dalle future determinazioni che l’amministrazione adotterà secondo il nuovo procedimento di ricalcolo.
Il Fatto
Con la comunicazione del 17 gennaio 2023, Agea ha intimato all’azienda agricola ricorrente il pagamento della somma di euro 139.795,06 a titolo di prelievo supplementare latte, disponendone l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. L’atto trovava presupposto nelle operazioni di rideterminazione del prelievo effettuate a seguito delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea. La ricorrente ha impugnato l’intimazione e l’iscrizione, deducendone l’illegittimità. Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 10-bis del decreto-legge n. 69 del 2023, che ha introdotto una nuova disciplina del ricalcolo e ha dichiarato privi di effetto gli atti anteriormente notificati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha riconosciuto che l’atto impugnato non coincide formalmente con le comunicazioni di ricalcolo contemplate dalla norma sopravvenuta. Ha però rilevato che l’intimazione di pagamento e l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti presuppongono necessariamente un debito attuale, definitivo ed esigibile, come si evince dagli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33 del 2009, che ammettono l’iscrizione dei soli importi accertati e il pagamento delle sole somme esigibili.
La nuova disciplina ha stabilito che le comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate siano prive di effetto e sostituite da quelle adottate secondo il nuovo procedimento. Agea ha inoltre provveduto ad annullare le precedenti comunicazioni, tra cui quella posta a base della pretesa creditoria. La Corte ne ha tratto che è venuto meno il presupposto sostanziale dell’intimazione impugnata.
Eliminata la determinazione del prelievo su cui si fondava la pretesa, non residua un interesse concreto e attuale alla pronuncia demolitoria. Gli effetti dell’intimazione e dell’iscrizione restano infatti dipendenti dalle future determinazioni che l’amministrazione adotterà. Tali atti saranno autonomi e separatamente contestabili nelle sedi giurisdizionali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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