Indennità di posizione del diplomatico cessato all’estero e base pensionabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 552 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a contemperare le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilità finanziarie, senza valicare il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. Il superamento delle incongruenze lamentate dal diplomatico cessato dal servizio all’estero postula un intervento di armonizzazione riservato al legislatore e alla contrattazione collettiva, non al giudice. È pertanto inammissibile, per difetto di una soluzione costituzionalmente obbligata, la pretesa di computare l’indennità di posizione secondo la misura spettante al personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia, o secondo la misura percepita prima del trasferimento nella sede estera. Il giudice contabile deve applicare la normativa vigente e rigettare la domanda che ne invochi una lettura estensiva priva di fondamento normativo.

Il Fatto

Il ricorrente ha svolto servizio quale dipendente del Ministero degli Affari Esteri come diplomatico, raggiungendo la qualifica apicale della carriera, con un’indennità di posizione pari a un importo determinato. All’atto della cessazione dal servizio, avvenuta all’estero, il trattamento pensionistico è stato calcolato con un’indennità di posizione in misura ridotta rispetto a quella riconosciuta ai colleghi che avevano svolto l’ultimo incarico in Italia. Il ricorrente ha dedotto l’errata interpretazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 62/1998, e ha chiesto il ricalcolo della pensione secondo la posizione funzionale correlata al grado rivestito, in via principale, o quanto meno secondo la misura percepita prima della partenza per l’estero, in via subordinata.

La difesa del resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione, la decadenza e l’inammissibilità per carenza di istanza amministrativa, oltre all’infondatezza nel merito. Un altro resistente ha eccepito la decadenza ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970. Il ricorrente ha inoltre invocato la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Consulta su analoghe questioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione ha esaminato le eccezioni dei resistenti. Quella di difetto di giurisdizione è stata rigettata, poiché il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di benefici economici ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico. L’eccezione di decadenza ex art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970 è stata giudicata infondata, potendo essere fatta valere solo davanti al giudice ordinario. Anche l’inammissibilità per mancata istanza amministrativa è stata esclusa: il ricorso verte sull’interpretazione di una norma di legge e l’istanza è stata inviata con modalità idonee ai fini dell’art. 153 del d.lgs. n. 174/2016. Il difetto di legittimazione passiva è stato parimenti rigettato, essendo il trattamento erogato dall’INPS.

Nel merito, la Corte ha richiamato la sentenza n. 214/2022 della Corte costituzionale, resa proprio su questioni promosse da questa Sezione in relazione all’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 in combinato disposto con l’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18/1967. Con quella pronuncia la Consulta ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, evidenziando che la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.

La Corte costituzionale ha chiarito che nella fattispecie non veniva in rilievo il rispetto delle esigenze minime di protezione della persona, poiché le censure vertevano sulla determinazione della base pensionabile, componente che si interseca con la disciplina delle singole voci retributive, come l’indennità di servizio all’estero, ed è devoluta alla contrattazione collettiva. Il superamento delle incongruenze segnalate richiede un complessivo intervento di armonizzazione, destinato a incidere sulla peculiare disciplina retributiva del personale diplomatico e sulla connessa normativa previdenziale.

La Sezione ha inoltre valorizzato il rilievo della Consulta secondo cui le stesse argomentazioni del rimettente lasciavano trapelare una molteplicità di opzioni, che solo la prudente valutazione del legislatore può vagliare. Le soluzioni prospettate sono radicalmente alternative e non consentono di collocare l’intervento correttivo entro un perimetro definito da grandezze già presenti nel sistema normativo.

Nel caso in esame il trattamento di quiescenza è stato calcolato nel rispetto dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 503/1992. Alla luce delle indicazioni della Consulta, non può essere accolta né la domanda principale né quella subordinata, che prospettava una mera sospensione dell’indennità eccedente la misura minima limitata al periodo di servizio all’estero, in quanto priva di fondamento normativo. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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