Assenza per malattia violazione reperibilità e danno erariale da retribuzioni indebite (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 199 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per assenza ingiustificata dal servizio, il dipendente pubblico che, durante il periodo di malattia, si allontani dal domicilio nelle fasce di reperibilità senza la preventiva comunicazione prescritta dall’art. 55-septies, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 e senza allegare giustificati motivi viola gli obblighi di servizio. La simulazione del perdurare dell’infermità, accertata mediante indizi gravi, precisi e concordanti, integra l’assenza ingiustificata e cagiona all’Amministrazione un danno patrimoniale diretto pari alle retribuzioni indebitamente corrisposte. In applicazione del principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare l’esistenza di una malattia idonea a giustificare il congedo grava sul lavoratore assente. La piena autonomia del giudizio contabile da quello penale non impedisce di scomputare dal dovuto le somme già risarcite in esito alla definizione penale.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un Maresciallo in servizio presso una Compagnia dell’Arma dei Carabinieri, chiedendone la condanna al pagamento di euro 47.425,35, oltre accessori, per il danno patrimoniale asseritamente cagionato al Ministero della Difesa. Secondo l’atto di citazione, il militare aveva goduto di complessivi 433 giorni di assenza per malattia in due distinti periodi e, in tale arco temporale, si era ripetutamente allontanato dal domicilio senza rispettare le fasce di permanenza, in violazione dell’art. 55-septies, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001.

Il convenuto si costituiva eccependo l’erronea quantificazione del danno. La difesa sosteneva la validità delle certificazioni mediche prodotte, ammetteva gli allontanamenti solo per alcuni giorni e rilevava che, in sede penale, il giudice aveva ritenuto congrua, ai fini della messa alla prova, una somma risarcitoria di euro 626,65.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato la sussistenza del rapporto di servizio e ha esaminato le due condotte contestate. Quanto alla prima, la Sezione ha rilevato che la difesa non ha contestato in fatto gli allontanamenti per i giorni indicati e che il convenuto ha riconosciuto di essersi assentato per “impegni familiari” senza provare alcuna specifica motivazione. Poiché la norma impone la comunicazione preventiva all’Amministrazione, la contestazione è risultata fondata.

Quanto alla seconda condotta, la Corte ha ritenuto provata l’assenza ingiustificata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. Il datore di lavoro ha svolto puntuali attività di controllo: i tabulati telefonici hanno documentato ripetuti spostamenti con aggancio di celle fuori dal Comune di residenza, le movimentazioni bancarie hanno evidenziato acquisti non di primaria necessità e sono emersi viaggi in altre regioni durante il periodo di asserita malattia.

A ciò si è aggiunta la consulenza medico-legale disposta dalla Procura militare, che ha concluso nel senso della stabilizzazione delle lesioni in un lasso temporale ampiamente inferiore a quello certificato, nonché dell’inidoneità dei fogli prodotti dai sanitari di fiducia ad assurgere a dignità di certificazione. Il Collegio ha aderito a tali conclusioni, osservando che gli indizi provati attraverso un metodo induttivo-presuntivo dimostrano il fatto ignoto dell’assenza di una malattia idonea a giustificare la mancata prestazione.

La Sezione ha richiamato il principio di vicinanza della prova, in forza del quale l’onere di dimostrare la sussistenza dell’infermità grava sul lavoratore assente, cui è effettivamente possibile offrire la prova. Ha quindi confermato l’elemento soggettivo del dolo, ravvisando la volontaria simulazione del mancato recupero funzionale al fine di prolungare l’assenza.

Quanto alla quantificazione, la Corte ha ribadito il principio per cui l’Amministrazione subisce un danno patrimoniale diretto pari alla retribuzione corrisposta senza giustificato motivo, escludendo l’ulteriore danno da disservizio non invocato. In assenza di eccezioni di parte e di documentazione sul netto fiscale, la liquidazione non è avvenuta secondo i criteri già affermati dalla Sezione. Dalla somma richiesta è stata scomputata quella di euro 626,65 già versata in sede penale, non contestata dalla Procura. Il convenuto è stato quindi condannato al pagamento di euro 46.798,70, oltre rivalutazione e interessi, con spese a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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