Migliore classifica pensionistica e IIS: onere probatorio e legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 554 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata spettante al dipendente dispensato dal servizio per inabilità, la domanda volta al riconoscimento di una migliore classifica tabellare è subordinata alla dimostrazione, con idoneo supporto probatorio, del quadro invalidante riferibile all’epoca della dispensa. Il contrasto tra il parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti e le deduzioni di parte non integra autonoma prova della diversa ascrivibilità. L’indennità integrativa speciale non è dovuta in misura separata e integrale quando sia stata correttamente conglobata nella pensione privilegiata ordinaria per effetto dell’art. 15, comma 3, della legge 23.12.1994 n. 724. La relativa domanda è inoltre inammissibile per difetto di specifica istanza amministrativa ai sensi dell’art. 153 c.g.c.. Sulla domanda di perequazione va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione di appartenenza, rientrando l’erogazione nella competenza dell’INPS.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e dispensato dal servizio per inabilità a decorrere dal 28.11.2000, ha impugnato due provvedimenti. Il primo è il decreto con il quale, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, gli è stata riconosciuta la pensione privilegiata vitalizia per cumulo di 3^ categoria, anziché la migliore ascrizione alla 1^ categoria in cumulo con la 2^ e il correlato assegno di superinvalidità. Il secondo è il decreto prefettizio nella parte relativa alla mancata corresponsione dell’indennità integrativa speciale in misura separata e integrale.
Il ricorrente ha chiesto in via principale il miglior trattamento pensionistico e la corretta liquidazione dell’I.I.S., con assegno di superinvalidità sin dalla data del congedo; in via subordinata un parere medico-legale in contraddittorio. L’amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità della pretesa per carenza di supporto probatorio coevo, la correttezza del conglobamento e il proprio difetto di legittimazione passiva sulla perequazione. All’esito dell’udienza, il giudizio è stato istruito mediante parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti e riassegnato con decreto del 16.02.2024.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di violazione dell’art. 97 c.g.c. La mancata concessione dei termini ivi previsti, osserva il giudice, non determina di per sé la nullità del parere né la violazione del principio del contraddittorio, poiché il consulente tecnico di parte ha partecipato alle operazioni peritali e ha depositato osservazioni critiche al parere definitivo. L’eccezione è pertanto respinta.
Sul merito della migliore classifica, il Collegio Medico Legale ha confermato la correttezza dell’indennizzo già riconosciuto con la pensione vitalizia di 3^ categoria, escludendo che le infermità meritino trattamento più favorevole, singolarmente o per cumulo. Il giudice condivide il parere, rilevando che le osservazioni del consulente di parte non offrono argomenti ulteriori né una valutazione critica idonea a superare le conclusioni peritali.
Il giudice esclude inoltre che l’assegno di incollocabilità possa assumere rilievo ai fini della migliore classifica, essendo finalizzato a un diverso e più favorevole trattamento economico. Analogamente, il profilo relativo alla completezza del fascicolo amministrativo attiene alla notifica dei provvedimenti e non incide sulla valutazione medico-legale, che risulta intervenuta su un fascicolo amministrativo adeguato. La domanda di miglior classifica è quindi rigettata.
Quanto all’I.I.S., la Corte rileva che l’indennità è stata correttamente conglobata nel trattamento pensionistico per effetto dell’art. 15, comma 3, della legge 23.12.1994 n. 724, trattandosi di pensione privilegiata ordinaria e non tabellare, in linea con la giurisprudenza contabile richiamata. Il giudice rileva altresì che manca una specifica istanza amministrativa, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c.
Sulla perequazione, la Corte dichiara il difetto di legittimazione passiva del resistente Ministero dell’Interno, rientrando l’erogazione nella competenza dell’INPS. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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