Obbligo di rendicontazione dei funzionari delegati e vigilanza delle amministrazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 33 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici ha carattere eventuale, restando subordinato all’inclusione dei rendiconti nei programmi annuali di controllo successivo sulla gestione definiti dalle Sezioni regionali ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994. Permane tuttavia in capo ai funzionari delegati l’obbligo di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo la copia a ricalco dei frontespizi dei rendiconti, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 1454/1933, come sostituito dall’art. 33, comma 4, della legge n. 468/1978. Il rispetto dei termini di presentazione dei rendiconti è presidiato dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del R.D. n. 1454/1933, che consente l’applicazione della pena pecuniaria previa contestazione all’interessato. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a svolgere la necessaria attività di vigilanza e controllo sulla rendicontazione dei propri funzionari.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha approvato il rapporto di monitoraggio sulla rendicontazione dei funzionari delegati in servizio presso amministrazioni periferiche dello Stato aventi sede nella provincia di Bolzano, destinatari di ordini di accreditamento, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.
L’attività rientra nel programma della Sezione approvato con delibera n. 2/2024/SCBOLZ/INPR, che comprende il controllo successivo di regolarità contabile sui modelli 27 C.G. I dati sono stati tratti dal sistema informativo SICR, alimentato anche dalle comunicazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bolzano.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il funzionario delegato è un erogatore secondario di spesa che utilizza fondi ricevuti tramite ordini di accreditamento e deve rendere il conto amministrativo della propria gestione mediante il modello 27 C.G., secondo gli artt. 57 e seguenti del R.D. n. 2440/1923. L’originario art. 60, comma 3, del R.D. n. 2440/1923 attribuiva alla Corte un generalizzato potere di controllo, superato dalla disciplina del d.P.R. n. 367/1994.
Il comma 5 dell’art. 9 del d.P.R. n. 367/1994 prevede che i rendiconti dei funzionari delegati presso uffici periferici siano sottoposti al controllo delle competenti Ragionerie e inviati per l’ulteriore corso alle corrispondenti Sezioni regionali della Corte. La Sezione richiama il contrasto interpretativo insorto in sede di prima applicazione, composto dalla deliberazione n. 20/97 della Sezione centrale del controllo, che confermò l’orientamento della Sezione siciliana (del. n. 40/1995): le Ragionerie devono trasmettere solo i rendiconti inclusi nei programmi annuali di controllo successivo sulla gestione. Il controllo resta dunque eventuale.
Nel merito, per il 2022 i rendiconti erano 112, con accreditamenti di oltre 20 milioni in conto competenza e di oltre 4 milioni in conto residui; per il 2023 erano 124, con accreditamenti superiori a 23 milioni in conto competenza. La Sezione rileva ritardi di presentazione per quattro rendiconti dell’Archivio di Stato di Bolzano, accompagnati dalla segnalazione di irregolarità amministrativo-contabili e da un mancato discarico di rendiconti del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, per il quale sono richiamati i commi 5 e 6 dell’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011. Emergono inoltre scostamenti rilevanti tra somme accreditate e somme pagate, indice di elevate giacenze.
All’esito del monitoraggio, la Sezione invita i funzionari delegati al rispetto dei termini e raccomanda alle amministrazioni la necessaria attività di vigilanza, alla luce delle sanzioni previste dall’ordinamento. Il monitoraggio può inoltre fornire informazioni finanziarie a supporto delle restanti attività di controllo e referto.
Nota della Redazione
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