Addebito all’economo delle spese non giustificate e non inerenti (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 183 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’economo che abbia effettuato anticipazioni o rimborsi è ammesso al discarico soltanto se fornisce la prova dei presupposti di legge, e in particolare dell’assoluta urgenza che ha reso impossibile ricorrere alle procedure ordinarie. Il generico richiamo alla norma autorizzativa del Regolamento economale non è sufficiente a giustificare la spesa. Ove la documentazione prodotta copra un importo inferiore a quello rimborsato, il discarico è limitato alla somma documentata e la differenza resta a carico dell’agente contabile. Le sanzioni irrogate a carico dell’amministrazione non sono discaricabili quando l’agente non provi nemmeno in via indiziaria la riferibilità della violazione all’attività istituzionale. Il conto è dichiarato irregolare con addebito delle somme non giustificate.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto presentato dall’economo di un grande ospedale metropolitano, relativo alla gestione economale per l’esercizio finanziario 2019. Il Magistrato istruttore, con relazione depositata nel dicembre 2024, ha rilevato irregolarità formali e sostanziali: due prospetti redatti secondo il modello regolamentare, con attestazione di parifica in calce al secondo, deposito del conto oltre il termine e contestazione di varie categorie di spesa.

Nel merito ha contestato rimborsi di viaggio, spese non inerenti e spese di rappresentanza, per un totale di € 3.878,83, chiedendo la declaratoria di irregolarità del conto con addebito all’agente. L’economo ha depositato memoria difensiva con documentazione, deducendo la conformità delle spese al Regolamento economale, l’assenza di potere ostativo rispetto alle richieste dei direttori competenti e l’ammissibilità delle spese delegate. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 09.07.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina le singole contestazioni verificando se la difesa dell’agente superi le censure. Sul primo buono, relativo a un rimborso in favore del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, la Corte rileva che l’economo richiama solo parzialmente l’art. 3, comma 9, del Regolamento economale: la norma autorizza anticipazioni e rimborsi, ma li limita ai casi di assoluta urgenza in cui non sia possibile provvedere con le procedure abituali senza pregiudizio per l’Azienda. Di tale presupposto manca qualsiasi prova.

Inoltre la documentazione prodotta copre importi nettamente inferiori alla somma rimborsata. La Corte ammette quindi al discarico soltanto € 341,50 e addebita all’economo la differenza di € 830. Il Collegio distingue nettamente la prima parte della norma autorizzativa dall’intima ratio della gestione economale, costituita dalla necessità di far fronte a esigenze improcrastinabili.

I buoni relativi a un rimborso ticket e a una missione sono discaricati, essendo stata prodotta la documentazione giustificativa mancante con la memoria. Diverso è l’esito per la sanzione da violazione del Codice della Strada: l’economo ha sostenuto che essa era riferita al trasporto urgente di farmaci o presidi salvavita, argomentazione che il Collegio riconosce come plausibile, ma che resta sfornita di prova o anche solo di un principio di prova. L’importo di € 46,17 rimane pertanto a suo carico.

La sanzione irrogata dall’Ispettorato nazionale del lavoro, invece, è discaricata: la giustificazione dell’economo è condivisa perché conforme all’art. 3, comma 9, del Regolamento economale e documentata dall’autorizzazione del direttore competente. Lo stesso vale per le spese di rappresentanza e i pranzi, delegate con autorizzazione del Direttore Generale e del Direttore Sanitario, per complessivi € 962,94.

In conclusione il conto è dichiarato irregolare con addebito all’economo di € 876,17, somma da restituire all’amministrazione con gli interessi dal dì della pubblicazione fino all’effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota segretariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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