Responsabilità dei funzionari per il piano attuativo non eseguibile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 53 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto, derivante dalla soccombenza dell’ente locale in un giudizio amministrativo, rispondono a titolo di colpa cosciente i funzionari responsabili di area che, pur consapevoli della necessità di una seconda variante al P.R.G. quale presupposto dell’attuabilità del piano attuativo, omettono di segnalarla agli organi competenti e di attivare gli strumenti sostitutivi disponibili. Il Giudice contabile, ai sensi dell’art. 1-quater della legge n. 20 del 1994, può accertare la compartecipazione causativa di soggetti rimasti estranei al processo — amministratori e segretari comunali — e portarne la quota in riduzione del quantum di condanna, senza che operi l’art. 1227 cod. civ. L’insussistenza del nesso causale tra le omissioni contestate e le spese sostenute per un giudizio di revocazione non suscettibile di accoglimento esclude tali esborsi dal novero del danno risarcibile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio tre funzionari del Comune — due responsabili pro-tempore dell’Area Assetto del Territorio e uno dell’Area Lavori Pubblici — chiedendo il risarcimento del danno quantificato in euro 1.019.919,66. Il pregiudizio derivava dalla soccombenza dell’ente in un contenzioso urbanistico promosso dalla società attuatrice di un piano di lottizzazione, il quale aveva accertato l’inadempimento dell’obbligo convenzionale di mettere a disposizione le aree per l’adeguamento di una strada comunale extra-comparto.

I convenuti eccepivano l’insussistenza delle omissioni contestate, la brevità dell’incarico, l’estraneità delle rispettive aree e la responsabilità di altri organi dell’amministrazione. Tutti chiedevano, in subordine, la riduzione degli addebiti e, in via istruttoria, l’ammissione di prove testimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende per difetto di rilevanza le istanze istruttorie e accerta che il danno è stato cagionato da plurime condotte omissive concernenti il mancato riscontro, protrattosi per oltre sette anni, alle richieste della società. Individua l’antefatto causale nella mancata adozione della variante al P.R.G. necessaria per la realizzazione dell’adeguamento viario.

Il collegamento in questione era esterno all’area del piano e non poteva beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di variante prevista dall’art. 31 della legge regionale n. 11 del 2005, limitata alle modifiche della viabilità interna all’area interessata. L’amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura ordinaria ex art. 18 della legge regionale n. 11 del 2005 oppure la via semplificata dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001.

Ne risponde il responsabile dell’Area Urbanistica che, dopo l’approvazione del piano e la stipula della convenzione, non segnalò agli organi la criticità tecnico-giuridica pregiudizievole per il soggetto attuatore; e, per il periodo successivo, il funzionario subentrato, che non riscontrò le richieste di modifica della convenzione né segnalò al Sindaco e all’Assessore l’inattuabilità del piano in assenza di variante. Risponde altresì il responsabile dell’Area Lavori Pubblici per non aver attivato la procedura espropriativa semplificata e per non aver proposto i correttivi necessari.

La Corte accoglie poi l’eccezione sulla corresponsabilità di ulteriori soggetti. Richiamato il divieto di chiamata iussu iudicis (Corte cost. n. 203 del 2022), valuta il concorso degli amministratori e dei segretari comunali pro-tempore in misura prevalente, quantificata equitativamente nel 60% del danno, con esclusione dell’art. 1227 cod. civ.

Quanto al perimetro del danno, il Collegio esclude gli esborsi sostenuti per il giudizio di revocazione, difettando il nesso causale: l’azione non era suscettibile di accoglimento. Il risarcimento addebitabile è così rideterminato in euro 402.152,44, pari al 40% di euro 1.005.381,10, e ripartito tra i convenuti in quote del 50%, 40% e 10%. Il sequestro conservativo convalidato si converte in pignoramento nei limiti degli importi di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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