Controlli interni inadeguati e obblighi di correzione per gli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 145 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esame annuale previsto dall’art. 148 del Tuel, non si limitano a verificare l’astratta predisposizione degli strumenti di controllo interno, ma ne accertano l’effettiva idoneità a perseguire le finalità di legge. Quando l’ente non fornisce elementi idonei ad acclarare l’efficacia e l’effettività del controllo di gestione, del controllo strategico e del controllo sugli organismi partecipati, la Sezione rileva l’insufficienza dell’attestazione di integrale adeguatezza del sistema. L’invito a provvedere con interventi correttivi è funzionale a prevenire il rilievo di assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie del sistema, con le connesse ricadute sanzionatorie previste dall’art. 148, comma 4, Tuel.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dal Sindaco del Comune di Marsciano per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 148 del Tuel. L’istruttoria ha preso avvio dalle relazioni annuali e si è arricchita di richieste integrative.

Il Magistrato istruttore ha formulato quesiti su alcune criticità emerse dai referti. L’ente ha riscontrato con nota acquisita al protocollo n. 1019 del 29 aprile 2024. Sulla base degli elementi informativi pervenuti, la Sezione ha esaminato congiuntamente le tre annualità, in coerenza con l’esigenza di un più tempestivo allineamento del controllo rispetto alla gestione corrente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro delle funzioni assegnate dall’art. 148 del Tuel e dalla ricostruzione della Sezione delle Autonomie, che definisce il sistema di controllo interno come insieme di meccanismi e procedure volti ad assicurare efficacia ed efficienza dell’azione, attendibilità del reporting e compliance normativa. Il corretto funzionamento richiede che le strutture preposte perseguano effettivamente le finalità di legge.

Sul controllo di gestione, l’ente ha dichiarato che gli esiti del controllo non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti e non hanno determinato la riprogrammazione degli obiettivi. La risposta dell’Amministrazione, fondata su presunti vincoli normativi, è ritenuta elusiva: anche una programmazione asseritamente ingessata deve essere oggetto di controllo, ove residuino spazi, pur angusti, di riprogrammazione. Da qui il rilievo di assenza o inadeguatezza del controllo di gestione.

Sul controllo strategico, l’ente ha rettificato per errore materiale una risposta, affermando che gli obiettivi di valore pubblico hanno tenuto conto delle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. La Sezione, richiamato l’art. 3 del d.m. 30 giugno 2022, n. 132, osserva che gli obiettivi di valore pubblico sono componente indefettibile del PIAO anche per gli enti locali. Il riscontro è però vago e si limita a traslare nel tempo l’obbligo, senza indicazione di obiettivi precisi: ne deriva un rilievo di parziale inadeguatezza del controllo strategico.

Sul controllo sugli organismi partecipati, l’ente ha riferito di non aver approvato i budget delle società in house e di non partecipare a organismi strumentali controllati, omettendo però ogni indicazione sulla mancata asseverazione della nota informativa sui crediti e debiti reciproci. La Sezione richiama l’art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 e la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ribadendo la necessità della doppia asseverazione.

Sul controllo della qualità dei servizi, i report sui servizi socio-educativi sono giudicati adeguati, mentre quelli sui servizi demografici appaiono di scarsa rilevanza per carenza di granularità dei dati e limitatezza del campione. Infine, sulle risposte relative ai fondi PNRR, la Sezione rileva imprecisione dei referti 2021 e 2022 e insufficienza documentale sulle funzioni della Cabina di regia istituita nel 2023.

Conclusivamente, la Sezione rileva che il Comune non ha sufficientemente attestato l’integrale adeguatezza del proprio sistema dei controlli interni, segnala le criticità esplicitate in parte motiva, invita l’ente a provvedere con interventi correttivi e avverte che, in carenza di azioni emendative o di perdurante renitenza informativa, potrebbe configurarsi un rilievo di assenza o inadeguatezza degli strumenti, con le connesse ricadute sanzionatorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *