Parere negativo sull’adesione del Comune a società consortile GAL Pesca (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 225 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di adesione di un ente locale a un Gruppo di azione locale costituito in forma societaria non rientrano nel regime derogatorio previsto dall’art. 5, comma 1, primo periodo, TUSP, poiché le fonti euro-unitarie non impongono il ricorso allo strumento societario, limitandosi a richiedere la rappresentazione degli interessi pubblici e privati e il bilanciamento dei poteri. Ne deriva la piena soggezione dell’atto al controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP e il permanere dell’onere di motivazione analitica su necessità della società, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La facoltà di costituire società in attuazione dei regolamenti europei, riconosciuta dall’art. 4, comma 6, TUSP, attenua i vincoli finalistici ma non esonera l’ente dagli obblighi procedimentali e motivazionali. Il parere è negativo quando il PEF è privo di elementi contabili e di analisi sulla capacità della società di sostenersi nel lungo periodo.

Il Fatto

Un Comune della provincia di Salerno ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione al GAL Pesca Magna Graecia, società consortile a responsabilità limitata a partecipazione pubblico-privata, insieme allo schema di atto costitutivo e statuto, alla ripartizione del capitale e al PEF 2024-2029. L’operazione è finalizzata ad attuare la strategia di sviluppo locale nell’ambito del Programma Operativo FEAMPA 2021/2027 e la Regione Campania, quale Organismo Intermedio, ha richiesto l’assunzione della forma della s.c.a.r.l.

Il Comune ha sottoposto l’atto al vaglio contabile “precauzionalmente”, segnalando il contrasto tra Sezioni regionali sulla riconducibilità dell’adesione al regime derogatorio dell’art. 5, comma 1, TUSP e chiedendo il parere della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione del controllo ex art. 5, comma 3, TUSP, richiamando le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 16/2022 e n. 19/2022: esso si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica dell’atto deliberativo e la sua attuazione mediante gli strumenti del diritto societario, per scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta.

Quanto all’ambito soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. a), TUSP. Quanto all’ambito oggettivo, l’atto consiste nella costituzione di una società a partecipazione pubblica, con sottoscrizione di una quota del 2,45% del capitale sociale iniziale.

Sul punto centrale, la Corte richiama la propria costante giurisprudenza contabile e la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024: le norme euro-unitarie non impongono il ricorso allo strumento societario, lasciando libera la forma giuridica dei GAL. L’art. 4, comma 6, TUSP riconosce la facoltà di costituire società in attuazione dei regolamenti europei e attenua i vincoli finalistici dell’art. 4, ma non esonera l’ente dall’onere motivazionale e dal controllo.

Nel merito, la Sezione rileva che la deliberazione non soddisfa l’onere di motivazione analitica. Non si chiarisce perché lo strumento societario sia preferibile ad altre forme organizzative egualmente idonee ad accedere ai fondi. Il PEF allegato è scarno, privo di dimostrazioni contabili e di analisi sulla capacità della società di collocarsi sul mercato in modo efficiente, e non offre elementi sulla redditività del capitale investito.

La Corte esamina poi la società consortile e il suo scopo mutualistico ex art. 2615-ter cod. civ., segnalando che clausole statutarie rimesse alla discrezionalità degli organi sociali per la determinazione annuale dei contributi dei soci non sono in linea con la disciplina codicistica, potendo eludere il divieto di soccorso finanziario ex art. 14 TUSP. Infine, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, rileva il possibile contrasto con il limite del 49% degli aventi diritto al voto e l’assenza di meccanismi competitivi per la selezione del socio privato. Su queste basi esprime parere negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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