Deroga ai limiti acustici illegittima per sviamento e danno non patrimoniale risarcibile (TAR Lazio n. 1167 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione dell’art. 17 della legge regionale del Lazio n. 18/2001 e per eccesso di potere per sviamento, l’autorizzazione comunale in deroga ai limiti di emissioni sonore rilasciata all’esito di un procedimento integralmente gestito e orientato dal Comune medesimo, che abbia previamente incaricato un tecnico di propria fiducia per la redazione della relazione prescritta. Il Comune non può essere al contempo autorizzatore, controllore ed esecutore di attività rumorose, né valutare una istanza che, in sostanza, promana da sé stesso. Il privato titolare di un interesse oppositivo leso da un siffatto provvedimento ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, senza necessità di giudizio prognostico sulla fondatezza della pretesa. L’illegittimità del provvedimento costituisce indice presuntivo della colpa della P.A., salvo prova dell’errore scusabile.
Il Fatto
Nel corso della 64^ “Fiera del Vino”, promossa annualmente da un Comune, erano stati programmati dj set nel centro storico, alcuni dei quali dopo la mezzanotte. Un’associazione di abitanti e alcuni residenti hanno diffidato il Comune ad adottare i provvedimenti necessari, rilevando l’assenza della preventiva autorizzazione in deroga ai limiti acustici.
L’A.R.P.A. competente ha confermato di non avere ricevuto alcuna richiesta di parere né alcuna autorizzazione. Il Comune ha quindi incaricato con determinazione un tecnico esterno per predisporre la documentazione tecnica e, con ordinanza sindacale n. 13 del 2 agosto 2024, ha autorizzato l’associazione controinteressata ad effettuare attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici nelle notti degli spettacoli. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza e chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’associazione ricorrente: le situazioni giuridiche fatte valere non integrano un interesse collettivo né diffuso, ma fanno capo alle persone fisiche residenti. Parimenti, è stato escluso l’interesse all’annullamento, essendo l’ordinanza ormai esaurita; è stato invece riconosciuto un interesse concreto e attuale all’accertamento dell’illegittimità, in vista della domanda risarcitoria.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6, comma 1, lett. h), della legge n. 447/1995 e l’art. 17 della legge regionale del Lazio n. 18/2001. Quest’ultimo impone che la relazione tecnica sia presentata dal soggetto richiedente l’autorizzazione e che il Comune, previo parere dell’A.R.P.A., rilasci il provvedimento tenendo conto dell’esigenza di tutelare il riposo delle persone.
Il Comune, dopo avere concesso il patrocinio oneroso all’associazione controinteressata, ha invece incaricato direttamente un tecnico di propria fiducia per predisporre la documentazione, e solo successivamente ha ricevuto e accolto una domanda solo formalmente proveniente dall’associazione. Ne è derivata una violazione di legge e un eccesso di potere per sviamento: l’autorizzazione non è stata rilasciata all’esito di una valutazione imparziale ai sensi dell’art. 97 Cost., ma di un procedimento gestito e orientato dall’Ente per rimuovere un ostacolo burocratico allo svolgimento delle manifestazioni.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha richiamato l’orientamento per cui, di fronte a un interesse oppositivo, è sufficiente accertare che l’illegittima attività abbia leso l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, senza il giudizio prognostico richiesto per gli interessi pretensivi. È stata affermata la sussistenza del nesso di causalità e della colpa, essendo l’illegittimità indice presuntivo della colpa della P.A., non superato da alcuna prova dell’errore scusabile.
Il danno non patrimoniale da immissioni illecite è stato riconosciuto come lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e al riposo, provabile anche per presunzioni. Il Collegio ha liquidato in via equitativa la somma di euro 400,00 per ciascun ricorrente persona fisica, condannando il Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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