Sanatoria ERP Lazio: irrilevante l’occupazione anteriore alla decadenza dell’assegnatario (TAR Lazio n. 1165 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regolarizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale Lazio n. 1/2020, il presupposto dell’occupazione senza titolo rileva solo a decorrere dalla cessazione dell’assegnazione in capo al legittimo assegnatario. La mera ospitalità di un familiare, tollerata dall’ente gestore fintantoché l’alloggio risulti regolarmente assegnato, non integra occupazione irregolare sanabile. Il trasferimento dell’assegnatario in struttura assistenziale non produce effetti dismissivi se non formalizzato nei confronti dell’ente competente. Il diritto al subentro esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha respinto la domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio ERP, presentata ai sensi della legge regionale Lazio n. 1/2020. L’ente ha motivato il rigetto rilevando che alla data di riferimento l’alloggio non era occupato abusivamente dal richiedente, ma risultava legittimamente assegnato alla di lui nonna.
Il ricorrente ha dedotto di occupare l’immobile dal 2007 per assistere l’assegnataria e di risiedervi stabilmente dopo il suo trasferimento in R.S.A. nel dicembre 2011. Ha sostenuto che da tale data l’assegnataria doveva considerarsi decaduta, con conseguente cessione dell’alloggio in suo favore e maturazione del diritto al subentro. Ha prospettato violazione di legge, difetto di motivazione e omessa istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ricostruendo il presupposto della sanatoria come occupazione senza titolo protratta alla data fissata dalla legge regionale. Il legittimo assegnatario era la nonna del ricorrente, deceduta il 4 agosto 2014: da tale momento l’Amministrazione fa decorrere l’occupazione irregolare. Irrileva, a fini della regolarizzazione, che il ricorrente abitasse l’immobile da data anteriore.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa in materia di precedenti sanatorie, osservando che la l.r. 1/2020 non introduce sul punto alcuna deroga. L’ospitalità sostanzialmente tollerata dall’ente gestore resta incompatibile con l’occupazione senza titolo finché l’alloggio risulti regolarmente assegnato al soggetto ospitante.
Il trasferimento dell’assegnataria in R.S.A. e il mancato rientro nell’alloggio non mutano la qualificazione dell’occupazione. L’abbandono definitivo e la rinuncia all’alloggio non erano stati formalizzati nei confronti dell’ente competente; in difetto di comunicazione, non poteva inferirsi dal temporaneo allontanamento per motivi di salute la cessazione definitiva della detenzione.
Il Tribunale ha poi escluso che il ricorrente potesse giovarsi dell’eventuale decadenza dell’assegnataria. Un provvedimento in tal senso non è stato adottato e, in ogni caso, l’art. 22, comma 147, l.r. n. 1/2020 esclude il titolo alla regolarizzazione in tutti i casi di illegittima cessione dell’alloggio. La norma ripropone il contenuto dell’art. 53, comma 5, l.r. 27/2006.
Quanto all’asserito diritto al subentro, il Collegio ha rilevato che la questione esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e, soprattutto, non era oggetto del provvedimento impugnato, concernente il rigetto della domanda di regolarizzazione. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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