Condono edilizio escluso per abuso maggiore su area vincolata (TAR Lazio n. 364 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi maggiori, riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 di cui all’all. 1 della legge n. 326/2003, realizzati su immobili soggetti a vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici, paesaggistici, ambientali ovvero dei parchi e delle aree protette, non sono suscettibili di condono edilizio. La presenza del vincolo e la natura di abuso maggiore costituiscono circostanze ostative autonome e sufficienti, a prescindere dalla conformità urbanistica dell’opera e dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Il diniego di sanatoria è provvedimento vincolato: non richiede approfondimenti sull’interesse pubblico concreto né valutazioni sull’affidamento del privato. I pareri delle autorità preposte alla tutela del vincolo sono necessari solo per la sanatoria degli abusi minori.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato istanza di condono edilizio per la sanatoria di un magazzino, di un locale caldaia e dell’ampliamento di un fabbricato preesistente, qualificando l’intervento come abuso di tipologia 1 ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.
Il Comune, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, ha respinto l’istanza rilevando che le opere ricadono in area soggetta a plurimi vincoli — paesaggistico-ambientale, idrogeologico, Parco nazionale del Circeo e zona di protezione speciale — e non sono conformi agli strumenti urbanistici. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’affidamento maturato per il ritardo dell’amministrazione e la mancata acquisizione dei pareri delle autorità di tutela.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, che esclude da sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli, in assenza del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La disciplina regionale richiamata, art. 3, comma 1, lett. b), legge reg. n. 12/2004, è ancora più restrittiva di quella statale, perché preclude la sanatoria anche per i manufatti edificati prima dell’apposizione del vincolo.
Da tale premessa il Tribunale ricava la necessità della concorrente sussistenza di quattro condizioni per la sanatoria in area vincolata: realizzazione anteriore al vincolo; conformità urbanistica; natura di abuso minore senza aumento di superficie; parere favorevole dell’autorità di tutela. Il difetto di una sola esclude il condono, anche quando il vincolo comporti inedificabilità relativa.
Il collegio richiama il consolidato indirizzo del giudice amministrativo, confermato dal Consiglio di Stato, secondo cui gli abusi maggiori non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria, mentre restano condonabili, se conformi, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Nel caso concreto la domanda riguarda un’abuso di tipologia 1, con ampliamento della cucina, realizzazione della zona pranzo, del terrazzo, del magazzino e del locale caldaia. La presenza dei vincoli è dunque circostanza ostativa di per sé sufficiente.
Ne deriva l’infondatezza di entrambe le censure. Il diniego di condono è provvedimento vincolato e non richiede particolare motivazione sull’interesse pubblico, identificabile nel buon uso del territorio. L’autore di un abuso non vanta alcun affidamento tutelabile al mantenimento dell’opera illecita. I pareri delle autorità di tutela, infine, rilevano solo per gli abusi minori, non per la tipologia 1. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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