Revoca della proroga e nuova gara superate da sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2987 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, determinato da intese intervenute tra le parti, determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può essere resa dalla parte ricorrente con atto sottoscritto per adesione anche dall’amministrazione resistente. In tale ipotesi il giudice non esamina il merito delle censure e, in considerazione dell’accordo raggiunto, dispone la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società attiva nella ristorazione e nell’intrattenimento gestiva dal 2020 un parco pubblico comunale, in forza di una convenzione di concessione. Con il ricorso introduttivo la società ha impugnato la nota con cui il Comune ha negato ulteriori proroghe, comunicando la conclusione del rapporto alla data del 31.10.2024.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha poi gravato l’avviso pubblico per l’affidamento triennio 2025/2028 e le relative delibere di Giunta. Con un secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale che ha approvato il verbale di gara e disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore di altra ditta. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato una nota, sottoscritta per adesione anche dall’amministrazione resistente, con cui ha dichiarato che, a seguito di intese intercorse con il Comune, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del contenzioso e alla decisione di merito.
La parte ha quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi, con compensazione delle spese di lite. Preso atto di tale sopravvenienza, il giudice amministrativo non è chiamato a esaminare le censure di merito articolate avverso la revoca della proroga, il bando e l’aggiudicazione provvisoria.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenuta carenza di interesse opera come presupposto processuale che preclude ogni pronuncia sul merito delle doglianze, ivi comprese quelle di illegittimità derivata prospettate negli atti aggiunti.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa integralmente tra le parti, in considerazione dell’accordo raggiunto dalle stesse sul punto. La decisione definisce così il giudizio con una pronuncia di rito, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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