Silenzio-inadempimento riconoscimento titolo Spagna termine 120 giorni (TAR Lazio n. 8234 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in altro Stato membro decorre dalla presentazione della documentazione completa e il suo spirare determina l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’amministrazione. L’ordine di provvedere tardivamente emesso dal giudice amministrativo deve essere commisurato al rilevantissimo numero di istanze della specie, potendo essere fissato in 120 giorni. Il provvedimento di riconoscimento esige una valutazione dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, senza limitarsi alla verifica formale dei titoli, con possibilità di applicare misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il Fatto
La parte ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento ai sensi del d. lgs. n. 206/2007. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e per la condanna alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito a concludere il procedimento, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 173/2022.
Quanto al termine, il TAR ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, che fissa in quattro mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, rendendo fondata la censura di silenzio.
Nel commisurare il termine per provvedere, il giudice ha valorizzato il dato notorio del rilevantissimo numero di richieste della specie, ritenendo congruo un arco di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in linea con precedenti della stessa Sezione.
Il Collegio ha inoltre ribadito, sulla scorta dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che l’esame deve riguardare l’intero compendio di competenze e capacità acquisite, verificando la durata, il livello e la qualità della formazione, con possibilità di disporre misure compensative.
Il ricorso è stato accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro 120 giorni e nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia nell’ulteriore termine di 90 giorni.
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Nota della Redazione
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