Difetto di motivazione sul criterio di sostenibilità finanziaria dell’iniziativa (TAR Lazio n. 1059 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il punteggio numerico assegnato dalla Commissione per il criterio di sostenibilità finanziaria dell’iniziativa è illegittimo per difetto di motivazione quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione. L’art. 13, comma 4, dell’avviso pubblico impone di misurare l’effettiva disponibilità di risorse apportate a titolo di capitale proprio e di credito, poste dalla lex specialis su un piano di equivalenza. L’assenza di una previsione che imponga l’allegazione di documentazione bancaria non consente di ricavare dal solo dato numerico la ratio della valutazione, soprattutto a fronte di un quadro di copertura che combina capitale proprio e finanziamento ipotecario. Il vizio di motivazione della valutazione ministeriale giustifica l’annullamento parziale del decreto, ferma restando la graduatoria, con obbligo di nuova valutazione del solo criterio viziato da parte di una Commissione in diversa composizione.

Il Fatto

Con avviso pubblico del 27 giugno 2023 è stata avviata una procedura di finanziamento a valere sul fondo istituito dall’art. 1, comma 592, legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la promozione dell’attrattività turistica dei luoghi montani e dei comprensori sciistici, con interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale. La società ricorrente ha partecipato per un intervento suddiviso in due lotti, ottenendo un punteggio complessivo superiore alla soglia minima, ma non il minimo previsto per il criterio B.2. sulla sostenibilità finanziaria, dove ha totalizzato un punto in meno del richiesto, restando così esclusa dal finanziamento.

Dopo l’accesso agli atti e la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso, la società ha rinunciato ai motivi sull’attività della Segreteria tecnica e ha proposto motivi aggiunti basati sul raffronto con le domande di altre imprese ammesse a contributo. Il Ministero si è costituito con rapporto informativo; si sono costituite alcune controinteressate incluse in graduatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita il thema decidendum rilevando che la rinuncia ai motivi sull’attività della Segreteria tecnica ha escluso le doglianze capaci di travolgere l’intera procedura. L’azione viene interpretata alla luce della memoria di replica, dove la ricorrente ha precisato di voler essere ammessa in graduatoria senza estromissione delle altre imprese, richiamando una pronuncia della stessa Sezione resa su un diverso ricorso. Le risorse assegnate risultano inferiori alla dotazione del fondo, con un residuo capiente: da qui l’esclusione dell’esigenza di integrare il contraddittorio.

In via preliminare è disposta l’estromissione dei Ministeri delle infrastrutture e dell’economia per difetto di legittimazione passiva, vertendo il gravame su atti adottati in una procedura gestita integralmente dal Ministero del turismo.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’art. 13, comma 4, dell’avviso e la scala di attribuzione del criterio B.2., che distingue sostenibilità elevata, buona, sufficiente e non adeguata. Vengono respinte alcune doglianze: non risulta che la Commissione abbia riformulato il parametro, essendosi attenuta alla descrizione della lex specialis; il dato prospettico sui ricavi non è calzante rispetto a un criterio sulle fonti finanziarie; l’impiego dell’indice DSCR per il criterio B.1. non è illegittimo; manca una interrelazione tra i criteri A e B.2., trattandosi di parametri autonomi.

Il gravame è invece fondato sul difetto di motivazione. Il Ministero ha prodotto i verbali e un rapporto informativo, ma non vi è traccia documentale dell’attività di ausilio tecnico-istruttorio della Segreteria tecnica né delle interlocuzioni tra i Commissari. In presenza di un quadro di copertura che combina capitale di debito e capitale proprio, oltre all’aiuto richiesto, non è dato cogliere le ragioni della valutazione di sostenibilità non adeguata. Il raffronto con punteggi più elevati attribuiti a progetti integralmente coperti dal sostegno, senza indicazione di capitale proprio o di debito, avvalora l’incomprensibilità del giudizio.

Le ulteriori censure sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse, non traducendosi in un vantaggio concreto un migliore posizionamento in graduatoria. Il ricorso è accolto con annullamento parziale del decreto, nella sola parte in cui non ha incluso il progetto tra gli ammissibili, ferma la validità della graduatoria. Effetto conformativo è l’obbligo di rideterminarsi sul solo criterio B.2. mediante una Commissione in diversa composizione, con eventuale integrazione della graduatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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