Errore materiale nell’offerta economica non emendabile oltre i confini del documento (TAR Basilicata n. 7 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore nella formulazione dell’offerta economica è emendabile solo se sussistono elementi univoci che lo riconducano a un vizio di trascrizione o di compilazione, inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale. L’analisi deve concernere esclusivamente il documento che reca l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali. Ove la ricostruzione della volontà negoziale si estenda a una considerazione sistematica dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione logico-deduttiva non coerente con i canoni dell’immediata evidenza e della pura materialità dell’errore emendabile. La successiva integrazione dell’offerta è inammissibile, in quanto contrasta con il divieto di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, nonché con i principi di par condicio e di autoresponsabilità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui era stata disposta la sua esclusione dal Lotto 108 della procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare. L’esclusione era stata disposta perché la quantità e l’importo indicati nell’offerta economica erano riferiti al fabbisogno annuale e non a quello triennale di durata dell’affidamento, come richiesto dalla lex specialis.
La società sosteneva che si trattasse di un errore materiale emendabile, essendo i valori triennali agevolmente ottenibili mediante una semplice moltiplicazione per tre dei dati annui indicati nell’offerta. La Regione Basilicata si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il consolidato principio per cui l’errore nella formulazione dell’offerta economica è materiale solo quando sia univocamente rilevabile come vizio di trascrizione attraverso un’analisi che riguardi il solo documento che lo contiene. Nel caso di specie, la correzione proposta dalla ricorrente presupponeva un apporto chiarificatore esterno e un’indagine ricostruttiva della volontà negoziale, non consentita in sede di gara.
La Corte ha altresì rilevato che il modulo di offerta economica, generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore, conteneva colonne inequivocabilmente denominate “Fabbisogno triennale” e “Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”. Tali diciture rendevano palese l’orizzonte temporale su cui andava calibrata l’offerta, senza che potesse assumere rilievo contrario l’indicazione dei quantitativi su base annua in un allegato.
Il Collegio ha escluso che potesse trovare applicazione il rimedio del soccorso istruttorio, trattandosi di una vera e propria integrazione successiva dell’offerta, in violazione dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023 e dei principi di par condicio e di autoresponsabilità. La chiarezza della lex specialis è stata ritenuta dirimente, essendo l’orizzonte triennale dell’affidamento espressamente indicato sia nel Disciplinare sia nel modulo di offerta.
Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità e dell’originalità della questione.
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Nota della Redazione
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