Ottemperanza al giudicato civile e potere del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1641 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è funzionale a consentire il soddisfacimento del diritto di credito accertato dal titolo esecutivo e non ne costituisce il fondamento costitutivo. Ne consegue che l’entità delle somme indicate dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi, misura e decorrenza, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificarne l’esatta dimensione secondo i parametri fissati dal titolo e dalla legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza pagamento, l’inerzia dell’ente integra inottemperanza al giudicato e giustifica l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.500,00 a titolo di carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, oltre interessi. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata.
Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna dell’amministrazione alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza, che non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la precisazione di rilievo operativo: la quantificazione delle somme operata dal creditore, con riguardo al capitale residuo e agli interessi, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. La loro esatta misura e decorrenza va verificata secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il TAR rileva poi che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. La pretesa risulta sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’amministrazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri connessi. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni; nessun compenso è riconosciuto, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Le spese del giudizio, non essendo contestato l’inadempimento, sono poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari, ai sensi degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio dispone infine la trasmissione di copia della pronuncia alla competente Procura della Corte dei Conti, rilevando la serialità dell’inerzia ministeriale nel riconoscimento del beneficio della carta docenti.
Nota della Redazione
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