Sospensione per pregiudiziale europea ed estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 30 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando il provvedimento di sospensione del processo contabile sia stato adottato in attesa della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, della decisione della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate, il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione decorre dal giorno di tale pubblicazione, che integra un idoneo sistema di pubblicità legale. L’art. 107, comma 1, cod. giust. cont. non richiede alcuna comunicazione della segreteria, né impone alla parte un onere di diligenza ulteriore rispetto al costante monitoraggio delle pronunce della Corte di giustizia, né la conoscibilità in astratto può essere sostituita da una conoscenza qualificata da complessità od onerosità. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione di diritto del processo, dichiarata con sentenza ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont..
Il Fatto
Una società concessionaria stradale ha impugnato davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2021, nella parte in cui l’ISTAT vi ha ricompreso la società medesima per l’anno 2021. La ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per l’inclusione e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto.
Nel corso del giudizio, le Sezioni riunite hanno deferito alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcune questioni pregiudiziali di compatibilità della normativa interna sopravvenuta in materia di saldi di bilancio. Con successiva ordinanza il processo è stato sospeso in attesa della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, della decisione della Corte di giustizia sulle questioni sollevate anche in altri giudizi. La sentenza della Corte di giustizia è stata pubblicata l’11 settembre 2023. Non essendo intervenuta alcuna riassunzione nei tre mesi successivi, la segreteria ha trasmesso alla ricorrente il decreto presidenziale di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la declaratoria di estinzione del processo.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente si è opposta all’estinzione, sostenendo che l’ordinanza di sospensione non aveva indicato gli estremi di ruolo dei giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia e che la prima comunicazione ufficiale del venir meno della causa di sospensione era stata la nota della segreteria del settembre 2024. Ha quindi chiesto la riassunzione del giudizio e, in via subordinata, la rimessione in termini per errore scusabile.
Le Sezioni riunite hanno respinto tali argomenti muovendo dalla formulazione letterale del provvedimento di sospensione. Quel provvedimento stabiliva espressamente che il processo restava sospeso “nelle more della pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, della decisione della Corte di giustizia europea sulle questioni pregiudiziali”. Da tale giorno decorrevano dunque i termini per la riassunzione, secondo il disposto dell’art. 107, comma 1, cod. giust. cont., che fissa il termine perentorio di tre mesi per la richiesta di fissazione dell’udienza di prosecuzione.
Il Collegio ha escluso che l’ordinanza imponesse alla parte un onere sproporzionato di compulsazione della giurisprudenza europea. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha osservato, integra un sistema di conoscenza legale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in ipotesi analoghe relative alla sospensione per questione di legittimità costituzionale, richiamata nel testo. Nel caso concreto, peraltro, tutti i possibili interessati conoscevano l’intervenuto deposito della pronuncia europea ancor prima della pubblicazione.
Le Sezioni riunite hanno inoltre richiamato il principio secondo cui, anche volendo ipotizzare che l’ordinanza adottata senza il consenso delle parti fosse viziata, essa non sarebbe abnorme e resterebbe soggetta ai rimedi ordinari. In difetto di esperimento di tali rimedi, la parte che la riteneva illegittima avrebbe dovuto attivarsi, senza potersi limitare ad attendere una comunicazione non dovuta dalla segreteria.
Non ricorrendo, per tutto quanto sopra, alcuna ipotesi di errore scusabile a fronte del chiaro disposto dell’ordinanza, il Collegio ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111 cod. giust. cont., con declaratoria che esonera dal provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.