Conto del consegnatario militare irregolare se redatto solo a valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 360 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili per debito di custodia, nell’ordinamento militare come in quello generale, deve essere reso a quantità e a valore, dando conto del carico, dello scarico e delle rimanenze secondo la specie, la qualità e la categoria dei beni, oltre che secondo il valore risultante dagli inventari. Il prospetto che espone gli aumenti e le diminuzioni per soli titoli, in valore e senza indicazione della tipologia e della quantità dei beni, non è idoneo a rappresentare la gestione e rende il conto irregolare, con conseguente diniego del discarico all’agente, anche in assenza di ammanchi. Le singole scritture contabili integrative, prive di un quadro generale riassuntivo, non possono sopperire a tale carenza, non potendo il giudice sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione. La mancata redazione della relazione dell’organo di controllo interno, infine, non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione che vi è tenuta per legge.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto la gestione di un consegnatario di beni mobili di una dislocazione dell’Esercito Italiano, per il periodo 1° gennaio – 27 marzo 2017, corrispondente all’ultima gestione dell’agente. Quest’ultimo, destinatario di provvedimenti penali limitativi della libertà personale senza soluzione di continuità dal marzo 2017 al maggio 2021, non ha potuto sottoscrivere il conto né compilare i modelli amministrativi; il rapporto di servizio è stato dapprima sospeso e poi cessato.
Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, costituito dal solo modello 16/M, rilevando la mancata sottoscrizione dell’agente, l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno e la non idoneità del documento a rappresentare la gestione. L’agente ha chiesto l’approvazione del conto e il discarico; l’Amministrazione ha prodotto in corso di causa ulteriori scritture contabili integrative.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il art. 626 del r.d. n. 827/1924 e gli artt. 32, 33 e 194 del medesimo regio decreto impongono che il conto dimostri il debito e il credito distintamente secondo la specie, la qualità e le categorie dei beni e secondo il valore. Disciplina sovrapponibile è posta dall’art. 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010, che richiede scritture cronologiche e sistematiche con indicazione, a quantità e a valore, delle consistenze iniziali, degli aumenti, delle diminuzioni e delle rimanenze. Un principio generale confermato anche dall’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002.
Il documento depositato, compilato d’ufficio e non sottoposto all’agente per l’approvazione, espone i movimenti per soli titoli, in valore, senza alcuna indicazione della tipologia e quantità dei beni. Ne deriva l’incapacità del conto di rappresentare il maneggio, conformemente al quadro normativo.
La Corte esamina le scritture contabili prodotte dall’Amministrazione in corso di giudizio. Nel complesso esse contengono tutti gli elementi utili, ma nessuna, singolarmente considerata, ottempera alle prescrizioni di legge; si tratta di mero supporto contabile del documento di rendicontazione, il quale deve costituire un quadro generale riassuntivo rappresentativo della gestione. In assenza di tale prospetto, alcun esame del conto può essere condotto, non potendo il Collegio sostituirsi all’agente.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, mai redatto, la Sezione richiama l’art. 517, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 90/2010: il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali, anche a campione, a cura dell’Amministrazione, al fine di separare i fatti delle due gestioni e determinare con certezza la consistenza iniziale della nuova. L’impossibilità materiale dell’agente non esime l’Amministrazione dall’adempimento.
La mancata presentazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c. non è invece addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione. La sottoscrizione del conto da parte del Capo Gestione Patrimoniale e del Capo Servizio Amministrativo non assolve la funzione propria di tale relazione, adempimento specifico e diverso dalla parificazione.
Il conto, pertanto, pur in assenza di ammanchi, è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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