Controlli interni enti locali inadeguati sanzione art 148 TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 292 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni regionali dall’art. 148 TUEL non si esaurisce nella verifica formale dell’invio del referto annuale, ma investe l’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, valutato nel suo insieme. Il permanere di carenze strutturali — report programmati e non prodotti, azioni correttive non avviate, irregolarità rilevate e non sanate — integra gli estremi dell’assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo. In tale ipotesi opera il richiamo alle conseguenze dell’art. 148, comma 4, TUEL, che prevede la condanna degli amministratori responsabili ad una sanzione pecuniaria. Un miglioramento rispetto al ciclo precedente non esclude, di per sé, il giudizio di parziale inadeguatezza.
Il Fatto
La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato i referti che il Comune ha trasmesso, ai sensi dell’art. 148 TUEL, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Il magistrato istruttore ha analizzato la documentazione e formulato osservazioni per ciascuna forma di controllo.
L’ente aveva già formato oggetto, con la deliberazione n. 9/2023, di un giudizio di grave carenza del proprio sistema dei controlli interni. La verifica odierna è diretta a stabilire se, ed in quale misura, le criticità precedentemente rilevate siano state superate.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la funzione del controllo: verificare l’adeguatezza e l’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi, l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili e gli effetti delle misure di finanza pubblica. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dall’art. 147-bis TUEL, è qualificato come forma di autotutela dell’amministrazione.
Sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, il Collegio osserva che la percentuale di atti sottoposti a verifica rispetta il regolamento, ma il ricorso all’estrazione casuale non consente di orientare il campione verso i settori ove si annidano le maggiori criticità. Il numero di irregolarità sanate risulta insufficiente rispetto a quelle rilevate.
Per il controllo di gestione, il Collegio prende atto dell’adozione di un metodo di rilevazione analitica per centro di costo e del buon risultato del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, superiore al 40,00% nel triennio. Rileva tuttavia che, per il 2021, non è stato trasmesso il referto ex art. 198-bis TUEL e che il dissesto finanziario dichiarato dall’ente non esonera dagli obblighi di reportistica.
Il controllo strategico è giudicato parzialmente adeguato; il Collegio evidenzia la mancata integrazione con il ciclo della performance per il 2021 e la percentuale di obiettivi strategici raggiunti, pari allo zero per cento per il 2023, per il difetto di procedure di valutazione. Anche il controllo sugli organismi partecipati resta parziale, per l’assenza nel 2021 di una struttura dedicata e per il numero insufficiente di report nel 2022 e nel 2023.
Il controllo sugli equilibri finanziari e quello sulla qualità dei servizi non presentano particolari criticità, pur restando quest’ultimo solo parzialmente adeguato. In esito alla verifica, la Sezione delibera che il sistema dei controlli interni appare solo parzialmente soddisfacente, seppure in miglioramento, e dispone la trasmissione del provvedimento agli organi dell’ente.
Nota della Redazione
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