Indebito pensionistico per doppio calcolo: buona fede e irripetibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 368 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico che trae origine dalla riliquidazione del trattamento con il c.d. doppio calcolo, previsto dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, è irripetibile quando il percettore versi in buona fede e l’affidamento sulla esatta consistenza dei ratei sia stato ingenerato dal lungo lasso di tempo di erogazione e dagli errori dell’ente previdenziale. L’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973, letto alla luce della sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, impedisce il recupero delle somme non dovute in assenza di un apporto doloso o colposo del pensionato. Al percettore spettano gli interessi legali sulle somme trattenute dopo la domanda amministrativa, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Riunite n. 33/2017/QM. La giurisdizione contabile, in materia pensionistica, è esclusiva e si sostanzia in una cognizione piena sul rapporto, senza necessità di caducazione degli atti lesivi.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema retributivo per aver maturato oltre diciannove anni di servizio al 31 dicembre 1995, agiva davanti alla Corte dei conti per far dichiarare l’irripetibilità dei maggiori ratei risultanti non dovuti all’esito del doppio calcolo. L’INPS, dal mese di ottobre 2021 e senza preavviso, aveva applicato una ritenuta mensile giustificata dalla voce “altra ritenuta che riduce l’imponibile fiscale”, destinata a protrarsi per anni.

Il pensionato aveva investito il giudice ordinario, che con sentenza n. 4702/2024 del 19 novembre 2024 aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Riassunto il giudizio, il ricorrente eccepiva la propria buona fede, il legittimo affidamento e la prescrizione della pretesa, invocando la tutela cautelare. L’INPS, dopo aver cessato le trattenute e restituito parte delle somme, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il giudice accerta d’ufficio la tempestività della riassunzione ai sensi dell’art. 17 c.g.c., essendo il ricorso depositato entro i termini dalla pubblicazione della sentenza declinatoria. Nel merito del riparto, ribadisce che in materia pensionistica la giurisdizione contabile ha natura esclusiva e si sostanzia in cognizione piena sul rapporto, senza necessità di caducazione degli atti eventualmente lesivi.

La Corte ricostruisce il quadro normativo: prima della riforma Fornero le pensioni di chi aveva maturato oltre diciotto anni al 31 dicembre 1995 erano interamente liquidate con il sistema retributivo; il D.L. n. 201/2011 introdusse il sistema c.d. pro rata, che per taluni soggetti già al massimo retributivo risultò vantaggioso. Per correggere tale distorsione intervenne la legge n. 190/2014, il cui art. 1, comma 707, impose, dal 1° gennaio 2015, il doppio calcolo con applicazione del risultato meno favorevole al pensionato.

Nel caso concreto l’indebito era insorto perché l’ente previdenziale aveva omesso di applicare le disposizioni già nel 2015 e nel 2016, ricalcolando in pejus il trattamento solo nel 2021 e incorrendo in errori che avevano reso necessarie ulteriori rettifiche. La vicenda, osserva il giudice, è stata ricostruita solo grazie all’attività istruttoria disposta con l’ordinanza n. 95/2025.

La Corte condivide la tesi dell’irripetibilità, trovando applicazione l’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973 secondo l’interpretazione delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM. Il significativo lasso di tempo di erogazione dei ratei non dovuti (2015-2021) giustifica l’affidamento del percettore. Rileva inoltre la buona fede, non essendo addebitabile al pensionato alcun apporto doloso o colposo, tanto più che l’esito sfavorevole del doppio calcolo non era scontato.

Conseguentemente, l’intero indebito è dichiarato irripetibile, con riconoscimento del diritto alla restituzione di euro 12.884,10 oltre alle somme già corrisposte; per la quota minore è dichiarata la cessazione della materia del contendere. Al ricorrente spettano gli interessi legali sulle somme trattenute dopo la domanda amministrativa del 18 maggio 2023, in applicazione delle Sezioni Riunite n. 33/2017/QM. Le spese di lite sono poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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