Improcedibile il giudizio di conto in mancanza della parificazione (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 37 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont., e il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame di competenza ex art. 145, comma 3, cod. giust. cont.. In mancanza di tale condizione il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non essendo sufficiente né un regolamento interno dell’ente difforme dalla legge né la mancata attuazione pratica delle disposizioni sulla parifica.

Il Fatto

Il giudizio di conto n. 17931 riguarda la gestione 2019 della cassa tickets di un ex distretto di primo livello di un’azienda sanitaria locale lucana. Il conto era stato trasmesso alla Corte dei conti dal responsabile del distretto, che ne era agente contabile.

Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame: il conto risultava depositato privo della parificazione, ossia dell’attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione. Il Pubblico Ministero concordava con la proposta di improcedibilità, mentre l’agente contabile eccepiva di non avere alcuna colpa dell’omessa parifica, poiché l’amministrazione aveva adottato il nuovo regolamento solo nel 2024, dopo il suo collocamento in pensione avvenuto nel 2020.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove da una precisazione di carattere generale: la improcedibilità del giudizio di conto non può essere pronunciata per qualsiasi irregolarità o nullità del conto, ma soltanto nei casi di inesistenza giuridica o fattuale del conto — ossia quando manchino i requisiti minimi di forma-sostanza, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati — ovvero di mancanza di una condizione di procedibilità, quale appunto la parificazione.

Il Collegio qualifica la parificazione come presupposto processuale imprescindibile. Tre argomenti sostengono la conclusione: essa è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139, comma 2, cod. giust. cont., art. 618 r.d. n. 827/1924, punto 4.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011); solo il deposito del conto con la parifica costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ex art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont.; il giudice relatore deve verificarla prima di procedere all’esame ex art. 145, comma 3, cod. giust. cont.. Nel percorso argomentativo la Corte richiama il parere delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 4/2020 e la giurisprudenza della Sez. giur. Calabria in tema di atti equipollenti per gli enti locali.

La Sezione si confronta poi con il dato fattuale: fino al 2024 le previsioni legali sulla parificazione non avevano avuto attuazione nell’azienda sanitaria; una deliberazione del direttore generale del 2010 prevedeva la trasmissione immediata dei registri di cassa alla Corte, e solo con una deliberazione del 2024 — a decorrere dal rendiconto 2023 — era stata adottata una compiuta regolamentazione degli agenti contabili e della resa del conto.

Tale circostanza non giustifica la violazione. Il regolamento interno non può derogare alla legge, in forza dei principi di gerarchia tra le fonti (art. 4 preleggi) e di successione delle leggi nel tempo (art. 15 preleggi), essendo il codice di giustizia contabile sopravvenuto al regolamento medesimo. La Corte ribadisce che la necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, ex art. 103 Cost., prescinde dall’attuazione regolamentare interna, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 59/2024).

In mancanza del fondamentale presupposto processuale, il giudizio è dichiarato improcedibile. La declaratoria non esclude l’obbligo del contabile di presentare il conto all’amministrazione per la parifica né quello dell’ente di procedere a un regolare deposito, aprendo un nuovo giudizio; resta percorribile la procedura per resa di conto ex art. 141 cod. giust. cont. Le spese sono compensate ex art. 31, commi 3 e 6, cod. giust. cont. e art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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