Debito di vigilanza e insussistenza del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 145 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili vincolato da un mero debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale dinanzi alla Corte dei conti, poiché l’obbligo di rendicontazione presuppone un debito di custodia. Il debito di custodia comporta responsabilità contabile diretta, inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi e presentazione del conto giudiziale; il debito di vigilanza comporta soltanto responsabilità amministrativa per l’uso corretto dei beni e l’obbligo di redigere un inventario con valenza di conto amministrativo, da trasmettere all’Ente. Ove il documento depositato elenchi beni per i quali non sia configurabile un debito di custodia, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla relazione del magistrato incaricato dell’istruttoria, che ha esaminato il conto giudiziale presentato da una consegnataria di beni mobili in servizio presso un Comune per l’esercizio finanziario 2015. Il documento, pur redatto secondo il modello regolamentare, conteneva una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario dell’Ente, tra i quali non erano individuabili quelli riferibili a una gestione per cui fosse configurabile un debito di custodia.
Il magistrato istruttore ha segnalato ulteriori irregolarità formali: la mancanza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, l’inosservanza dei termini di deposito e trasmissione del conto e la mancata allegazione della relazione dell’Organo di controllo interno. Ha quindi sottoposto al Collegio la questione preliminare di ammissibilità del conto. La consegnataria ha depositato memoria sostenendo che il conto era stato redatto erroneamente, sussistendo a suo carico solo un debito di vigilanza, e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di delineare preliminarmente la distinzione tra consegnatario con debito di custodia e consegnatario con debito di vigilanza, poiché da essa dipendono obblighi e responsabilità differenti. Il debito di custodia implica la responsabilità diretta per la conservazione e la movimentazione dei beni pubblici affidati a un agente contabile, il quale deve impedirne la rimozione senza documentazione giustificativa e rendicontare la gestione mediante il conto giudiziale, con responsabilità personale per ammanchi e irregolarità.
Il debito di vigilanza, invece, non comporta gestione materiale dei beni: si configura quando il soggetto si limita a fruirne per le ordinarie funzioni d’ufficio, assumendo la responsabilità di un uso corretto e diligente. Il Collegio richiama l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che esclude i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Corte ricostruisce poi il regime del passaggio dei beni dalla custodia alla vigilanza: la consegna del bene dall’agente contabile all’utilizzatore non estingue automaticamente l’obbligo di custodia, essendo necessaria una procedura formalizzata mediante verbale recante la descrizione dei beni, la verifica del loro stato, la data di consegna e l’identificazione delle parti. Il consegnatario principale conserva l’obbligo di aggiornamento dei registri patrimoniali anche in presenza di sub-consegnatari.
Sul piano probatorio, il Collegio osserva che dagli atti non emerge un concreto debito di custodia in capo alla consegnataria, potendo ravvisarsi un obbligo di mera vigilanza sui beni in uso all’ufficio cui era preposta. Il documento redatto e trasmesso, pertanto, non è qualificabile tecnicamente come conto giudiziale. La conclusione è sostenuta dai precedenti richiamati (Corte dei conti, Sez. Calabria n. 313/2020, Sez. Veneto n. 217/2018, Sez. Abruzzo n. 102/2015), oltre che dalla conferma della stessa consegnataria.
Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.