Inammissibile il parere su contributi a fondo perduto a società partecipata indirettamente (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 109 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è esercitabile solo su questioni di carattere generale ed astratto, ascrivibili alla materia della contabilità pubblica. È pertanto oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che, pur involgendo le modalità di finanziamento di una società partecipata, sia preordinata all’adozione di un atto gestionale concreto e richieda alla Corte una valutazione sovrapponibile a quella rimessa alla discrezionalità dell’ente. Il difetto dei requisiti di generalità e astrattezza determina l’inammissibilità anche dei quesiti subordinati o strettamente connessi, restando esclusa ogni pronuncia nel merito.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, articolata in tre quesiti. Il primo chiede se, in assenza delle ipotesi di crisi aziendale e di soccorso economico, la pubblica amministrazione socia di una società partecipata possa erogare in suo favore contributi liberali o finanziamenti straordinari a fondo perduto, senza obbligo di restituzione, senza modifica della quota di capitale e senza obbligo di versamenti analoghi da parte degli altri soci.

Il secondo quesito riguarda le forme e le condizioni cui la relativa decisione sarebbe sottoposta ai sensi del d.lgs. n. 175/2016. Il terzo investe la compatibilità dell’operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all’art. 107 TFUE. L’ente ha rappresentato di partecipare a un consorzio di enti locali, a sua volta socio di minoranza di una società mista gestore del trasporto pubblico locale, che aveva prospettato l’opportunità di un contributo di compartecipazione ai costi delle iniziative assunte per fronteggiare la carenza di personale autista nel bacino provinciale di riferimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sul primo profilo, l’istanza proviene da un Comune, ente espressamente legittimato dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ed è sottoscritta dal Sindaco, titolare della rappresentanza istituzionale ai sensi dell’art. 50, comma 2, TUEL. La trasmissione diretta, anziché per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, non inficia l’ammissibilità, poiché la norma prevede tale tramite solo “di norma”.

Quanto al profilo oggettivo, la Corte ricostruisce la nozione di contabilità pubblica attraverso i propri precedenti, richiamando le deliberazioni delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie. Il perimetro comprende i quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, purché riconducibili a obiettivi di contenimento della spesa e idonei a incidere sugli equilibri di bilancio. Restano esclusi i casi e gli atti gestionali specifici, la cui valutazione spetta all’amministrazione, per non compromettere la terzietà della Corte.

La Sezione riconosce che il primo quesito astrattamente appartiene alla contabilità pubblica, vertendo sulle modalità di finanziamento di una società pubblica da parte di un socio indiretto. Rileva tuttavia che esso è funzionale all’adozione di un atto gestionale, ossia l’erogazione di un contributo a fondo perduto a una società partecipata in via indiretta, e non involge questioni ermeneutiche di norme incerte né specifici obiettivi di contenimento della spesa.

La Corte sottolinea inoltre che il quesito non distingue tra erogazioni liberali e finanziamenti straordinari con vincolo di destinazione funzionale, distinzione rilevante per individuare il trattamento giuridico applicabile. La finalità sottesa appare quella di compartecipare ai maggiori costi del gestore del servizio nel bacino territoriale di riferimento; i profili finanziari dovrebbero invece essere disciplinati, su piano privatistico, nell’ambito del rapporto di affidamento del servizio.

Ne segue l’inammissibilità oggettiva del primo quesito per carenza dei requisiti di generalità e astrattezza. Il secondo e il terzo quesito, posti in via subordinata o strettamente connessi al primo, restano assorbiti. La Corte non procede quindi ad alcuna pronuncia nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *