Conto giudiziale azioni, valore al patrimonio netto e irregolarità senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 111 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie detenute da un ente locale deve esporre i valori aggiornati delle azioni determinate, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, e non secondo il valore nominale, perché solo tale criterio è idoneo a rappresentare la reale situazione finanziaria delle partecipazioni e la loro incidenza sul bilancio dell’ente. Il valore nominale costituisce criterio inidoneo allo scopo e rende il conto irregolare. Il mutamento di orientamento giurisprudenziale, quando il criterio applicato era conforme all’indirizzo tradizionale al momento della resa del conto, integra errore scusabile e giustifica la declaratoria di irregolarità senza addebito, non emergendo danno per l’erario. La comunicazione del presidente di sezione regionale sui criteri di presentazione dei conti non predetermina l’orientamento giurisdizionale.
Il Fatto
Il magistrato designato all’esame del conto giudiziale delle partecipazioni societarie del Comune di Bolzano, per l’esercizio 2021, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., dubitando del criterio di valorizzazione adottato dall’agente contabile, che aveva esposto le azioni al valore nominale anziché al patrimonio netto.
Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi irregolare il conto, richiamando il principio contabile 6.1.3 dell’allegato 4/3 e l’esigenza di una rappresentazione veritiera e trasparente. Il Direttore della Ripartizione finanziaria ha sostenuto l’insussistenza di norme che impongano il valore effettivo e la prevalenza, all’epoca, del criterio nominale. L’agente contabile ha chiesto il discarico, in subordine il riconoscimento della sola irregolarità formale per errore scusabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’argomento della mancata comunicazione del mutato orientamento. La comunicazione del presidente di sezione richiamata riguardava le modalità di trasmissione e il contenuto formale dei conti, non i criteri di valorizzazione delle partecipazioni. Considerare la Sezione alla stregua di un’amministrazione attiva, tenuta a diramare circolari, costituisce un errore di impostazione. La tutela dell’affidamento nel mutamento giurisprudenziale trova la sua sede propria nel giudizio.
Nel merito, l’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente nelle assemblee ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica dei titoli. Il conto deve quindi contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, le variazioni e le modalità di esercizio della gestione.
La Corte afferma che il conto deve esporre i valori aggiornati delle partecipazioni determinati secondo il metodo del patrimonio netto, per le società controllate o partecipate. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è invece sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli.
Il contabile, adeguandosi all’orientamento tradizionale, ha usato il valore nominale, inidoneo a dar conto della reale situazione finanziaria e dell’incidenza sul bilancio dell’ente. Sussistono però la buona fede dell’agente, configurandosi un errore scusabile, e l’assenza di danni per l’erario. Il conto è pertanto dichiarato irregolare senza addebito, con esenzione dell’agente contabile e nessuna statuizione sulle spese.
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Nota della Redazione
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