Nessun aggravamento delle infermità: indennità una tantum confermata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 520 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento pensionistico privilegiato, il riconoscimento della pensione privilegiata o dell’indennità una tantum presuppone l’accertamento medico-legale dell’infermità e del suo grado di ascrizione tabellare. Ove dagli accertamenti non emerga alcuna variazione peggiorativa rispetto all’ultima valutazione, l’infermità resta ascritta alla categoria già riconosciuta e non è dovuta la pensione privilegiata. Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sul parere tecnico richiesto d’ufficio, purché immune da vizi logici e adeguatamente motivato, senza che le osservazioni del consulente di parte, prive di idonea dimostrazione del nesso eziologico, siano sufficienti a superarlo.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare in servizio in qualità di soldato dell’Esercito Italiano, aveva ottenuto per causa di servizio il riconoscimento di un assegno privilegiato rinnovabile di ottava categoria per un’infermità al ginocchio sinistro. Con un successivo decreto il Ministero della Difesa gli aveva concesso, in luogo della pensione, l’indennità una tantum pari a due annualità di ottava categoria, tabella B.

Ritenendo che la patologia fosse rimasta immutata e che spettasse la pensione privilegiata, il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a far data dal 1° gennaio 2020. Il Ministero si è costituito per il rigetto, invocando in subordine i criteri delle Sezioni Riunite. Il giudice ha disposto un parere medico-legale per verificare l’eventuale aggravamento.

La Motivazione della Corte

La questione centrale attiene alla natura del trattamento economico dovuto: occorreva stabilire se l’infermità, anche a seguito di un asserito aggravamento, giustificasse l’indennità una tantum oppure il più favorevole trattamento pensionistico privilegiato, con l’indicazione della relativa categoria di ascrizione.

Il Collegio ha richiesto un parere alla ASL competente, che ha esaminato la documentazione e sottoposto il ricorrente a visita diretta. Nella ricostruzione clinica l’organo peritale ha evidenziato che già nel 2019 la competente commissione medica aveva riscontrato un miglioramento, con corresponsione dell’indennità una tantum di due annualità.

Il parere ha concluso che allo stato non si rileva alcuna variazione peggiorativa rispetto alla valutazione precedente, che l’infermità resta ascrivibile alla tabella B e che, essendo già state concesse in totale cinque annualità di ottava categoria, non è possibile riconoscere ulteriori annualità né una categoria superiore.

La Corte ha giudicato tali valutazioni condivisibili, immuni da vizi logici e sorrette da esauriente motivazione, resa dopo un’attenta ricostruzione della vicenda e un puntuale esame della documentazione. Le osservazioni medico-legali del consulente di parte non hanno dimostrato in modo sufficiente l’imputazione causale dell’aggravamento all’attività lavorativa, né hanno evidenziato aporie o contraddittorietà nell’iter del parere peritale.

Per queste ragioni il ricorso è stato respinto, con assorbimento di ogni altra questione. Le spese di lite, liquidate in euro 300,00, seguono la soccombenza e sono state poste a carico del ricorrente in favore del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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