Computo dei servizi preruolo nel trattamento pensionistico statale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 521 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I servizi pre-ruolo dei dipendenti statali si computano ai fini del trattamento di quiescenza in forza dell’art. 8 del d.p.r. n. 1092/1973, dell’art. 10 e dell’art. 11, terzo comma, che ne fanno un vero e proprio diritto rilevante ai fini del conseguimento del diritto a pensione. I periodi di servizio svolti con retribuzione assoggettata a ritenute in conto entrate Tesoro e Fondo Previdenza, successivi all’1.1.1988, vanno valorizzati automaticamente, perché già coperti da contribuzione. L’Ente previdenziale non può limitarsi a prendere atto della contribuzione figurativa ricongiunta, omettendo il computo integrale dei servizi pre-ruolo riconosciuti dall’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, già docente in congedo del Ministero dell’Istruzione, è titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza 1.9.2018, avendo maturato 31 anni e 7 mesi di servizio dal 1987 al 2018. Con istanza del novembre 1999 aveva chiesto il riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo e la ricongiunzione ex art. 2 legge n. 29/1979 dei periodi contributivi.

L’U.S.R. Campania, con decreto del 3.10.2017, aveva accolto la domanda di ricongiunzione, riconoscendo un servizio utile a pensione di ulteriori 7 anni e 11 mesi a far data dal 1988. Il provvedimento INPS del 10.9.2018 aveva invece accertato soli 23 anni e 8 mesi di servizio, omettendo quel periodo e provocando ricadute negative sul computo della pensione. Da qui il ricorso alla Corte dei conti per la riliquidazione del trattamento, con arretrati, rivalutazione e interessi.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione, rilevando il coinvolgimento dell’Amministrazione nell’iter procedimentale sotteso alla vicenda.

Nel merito, la Corte applica il d.p.r. n. 1092/1973: l’art. 8 dispone che tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza; l’art. 10 consente il computo dei servizi anteriori alla nomina; l’art. 11, terzo comma, è dedicato agli incaricati e ai supplenti. Su questa base il computo dei servizi pre-ruolo costituisce un vero e proprio diritto.

La Corte valorizza la documentazione in atti, dal certificato di servizio al prospetto e foglio di calcolo prodotti dall’INPS, da cui emerge il mancato computo dei 7 anni e 11 mesi richiesti e già riconosciuti dall’U.S.R. Campania. Tali servizi risultano svolti con “retribuzione assoggettata a ritenute in conto entrate Tesoro e Fondo Previdenza” e devono essere valorizzati automaticamente in quanto successivi all’1.1.1988 e già coperti da contribuzione.

Non convince la tesi dell’INPS sul riconoscimento dei soli anni dal 1989: la ricongiunzione richiamata riguarda il diverso periodo di 3 anni e 9 mesi ricongiunti sino al 1992, relativo al servizio presso un istituto parificato, per il quale il ricorrente ha già versato l’importo del riscatto. L’INPS ha quindi erroneamente accertato 24 anni di servizio in luogo dei 31 anni e 7 mesi effettivamente maturati, in violazione degli artt. 8, 10 e 11 d.p.r. n. 1092/73.

Per questi motivi la Corte accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico a carico dell’INPS dal 1.9.2018, con condanna al pagamento degli arretrati, incrementati di rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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