Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 170 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e 144 cod. giust. cont., ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza camerale. Nel procedimento camerale di fissazione del termine per il deposito del conto giudiziale, qualora l’agente contabile abbia provveduto al deposito e l’ente abbia trasmesso la documentazione, la controversia è priva di oggetto e il giudice dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La declaratoria di estinzione presuppone l’avvenuto adempimento e non richiede l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, cod. giust. cont.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., di assegnare all’agente contabile esterno di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2017 e 2018, con applicazione della sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso adempimento.
Con decreto n. 11 del 31.1.2022 era stato fissato il termine per il deposito dei conti e il successivo termine per la trasmissione da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. L’agente contabile ha comunicato di aver depositato i conti presso l’amministrazione comunale; l’ente ha poi trasmesso la documentazione contabile. Fissata la camera di consiglio, il giudizio è giunto alla discussione.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha preso atto dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di resa del conto, che ha privato di oggetto la domanda introduttiva.
Il giudice ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont. (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020).
Su questa base la Corte ha ritenuto di procedere alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, non residuando alcuna utilità nella prosecuzione del procedimento e venendo meno i presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 141, comma 6, cod. giust. cont.
Il giudice ha dichiarato estinto il giudizio per la resa del conto, nulla disponendo per le spese, e ha rimesso gli atti al magistrato relatore per il concreto esame del conto.
Nota della Redazione
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