Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali con limiti ai candidati (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 26 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo istituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014. Il controllo investe anche la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle relative fonti di finanziamento, secondo l’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993. Il giudizio si svolge secondo i criteri di inerenza e congruità, anche temporale, indicati dalla Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR. Esaurita la verifica, il Collegio approva il referto che espone gli esiti dei controlli sulle rendicontazioni presentate.
Il Fatto
Il Prefetto della Provincia di Vicenza ha convocato per l’8 e il 9 giugno 2024 i comizi per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, con eventuale turno di ballottaggio il 23 e 24 giugno successivi. Per la tornata elettorale sono pervenuti alla Sezione regionale di controllo quaranta rendiconti, riferiti alle liste partecipanti nei Comuni del Veneto interessati.
Quattordici liste hanno preso parte alle elezioni nel Comune considerato. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito con decreto presidenziale, ha esaminato la documentazione concernente le spese rendicontate e le relative fonti di finanziamento per verificarne la conformità alla legge.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’ambito e i criteri del controllo affidato al Collegio sulle spese elettorali sostenute nelle consultazioni amministrative. La cornice normativa è data dall’art. 100, secondo comma, Costituzione, dalla legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Quest’ultima disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 91/2014, ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo la verifica delle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati nelle campagne elettorali dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il Collegio richiama l’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993, che istituisce presso le Sezioni regionali competenti per territorio un apposito organo composto da tre magistrati, con il compito di verificare la conformità alla legge delle spese e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle fonti di finanziamento, quali risultanti dai consuntivi predisposti dai rappresentanti delle formazioni politiche.
Il perimetro del controllo è delimitato dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), legge n. 96/2012. La verifica riguarda la conformità a legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione, secondo i criteri esplicitati dalla Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR: la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale, avuto riguardo alla tipologia delle spese ammissibili indicate nei commi 1 e 2 della legge n. 515/1993.
Il Collegio richiama inoltre la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, che enuncia i principi di diritto ai quali le Sezioni regionali di controllo devono conformarsi, e l’art. 14-bis, comma 1, legge n. 13/2014, che ha apportato modifiche parziali alla disciplina dei controlli.
Accertata la completezza della documentazione, il Collegio ha ritenuto conclusi i controlli sui rendiconti presentati dalle liste partecipanti nel Comune considerato e ha deliberato di approvare il referto che ne espone gli esiti, quale parte integrante della deliberazione. La deliberazione dispone la trasmissione al Consiglio comunale e al Segretario generale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Nota della Redazione
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