Legittimo il DASPO al calciatore per condotta violenta nel contesto della gara (TAR Calabria n. 1079 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione e non sanzione: la sua adozione non richiede la prova della lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità della condotta, valutata secondo la logica del “più probabile che non”. È legittimo il divieto di accesso agli impianti sportivi irrogato al calciatore che, al termine dell’incontro, sferri un calcio a un avversario, contribuendo ad aggravare un contesto già connotato da elevata tensione. La misura non è affetta da indeterminatezza quando il divieto, pur esteso a tutti gli impianti ove si svolgono incontri di calcio, sia circostanziato per tipologia di competizioni, ambito spaziale e limiti temporali, risultando osservabile secondo criteri di ragionevolezza.
Il Fatto
Un calciatore impugnava il provvedimento del Questore di Vibo Valentia con cui gli era stato irrogato, per la durata di due anni, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. La misura traeva origine dai fatti verificatisi al termine di un incontro di calcio, all’esito del quale al ricorrente erano state contestate condotte violente ritenute idonee a turbare l’ordine pubblico.
Il ricorrente deduceva la lieve entità della propria condotta, l’asserita estraneità della stessa alla turbativa — riconducibile, a suo dire, ai comportamenti della tifoseria ospite — la genericità e indeterminatezza del divieto, l’omessa motivazione sulla durata e la sproporzione della misura rispetto alle finalità perseguite. L’Amministrazione resisteva sostenendo la piena legittimità del provvedimento. Il ricorso veniva respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li disattende integralmente. Muove dalla premessa normativa dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 401/1989, che attribuisce al Questore il potere di disporre il divieto di accesso nei confronti di chi abbia preso parte attiva a episodi di violenza o abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
La Corte qualifica il DASPO come misura di prevenzione, applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato o in denuncia penale. Il divieto può essere imposto non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Trattandosi di misura preventiva, non è richiesta la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi sulla pericolosità della condotta, che si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non sulla certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che l’azione del ricorrente — aver partecipato a un violento confronto sferrando un calcio a un avversario, con conseguente espulsione e squalifica — integri un comportamento idoneo a giustificare la misura. La condotta, lungi dal rivestire minima rilevanza, si inserisce in un contesto di elevata tensione, contribuendo ad aggravarlo. La prognosi di pericolosità risulta dunque immune da vizi di irragionevolezza e adeguatamente motivata.
Quanto alla dedotta indeterminatezza, la Corte osserva che il provvedimento circostanzia il divieto per tipologia di competizioni, ambito spaziale e limiti temporali, comprensivo delle aree di parcheggio nel raggio di 500 metri. Prescrizioni che, per loro natura, non si prestano a una elencazione puntuale e preventiva di tutti i luoghi interdetti, estesa all’intero territorio nazionale e internazionale. Interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, la misura è pienamente osservabile.
Né sussiste sproporzione, atteso il carattere eminentemente preventivo della misura, volta a evitare il rischio di reiterazione. Il ricorso è pertanto respinto, con salvezza degli effetti già prodotti dalla sospensiva cautelare; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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