Il deposito del ricorso di ottemperanza oltre il termine dimezzato ne determina l’irricevibilità (TAR Puglia n. 774 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, ad eccezione di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo. Ne consegue che il termine per il deposito del ricorso di ottemperanza, di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a., è ridotto a quindici giorni dalla notifica dell’atto. Il deposito del ricorso oltre tale termine perentorio, ancorché dimezzato, ne determina l’irricevibilità. Tale declaratoria di rito deve essere pronunciata preliminarmente, dovendo il giudice decidere gradatamente le questioni pregiudiziali prima di esaminare il merito, inclusa l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne dichiarava il diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente nella misura di euro 500,00 annui. A fronte dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, proponeva ricorso per l’ottemperanza, notificandolo l’8.07.2025 ma depositandolo solo il successivo 19.11.2025. Il giudice amministrativo sollevava d’ufficio la questione della tardività del deposito, invitando la parte a presentare memorie sul punto.

Con memoria del 31.03.2026, il ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione provveduto alla liquidazione del beneficio nel mese di dicembre 2025. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia osserva che, in base all’art. 87, comma 3, c.p.a., nei giudizi di ottemperanza, di cui al comma 2 del medesimo articolo, tutti i termini processuali sono dimezzati, con esclusione di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo. Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso, stabilito dall’art. 45, comma 1, c.p.a., è pertanto ridotto a quindici giorni.

Il Collegio rileva come il ricorso, notificato l’8.07.2025, sia stato depositato solo il 19.11.2025, ossia oltre il termine dimezzato di quindici giorni e anche oltre il termine ordinario di trenta giorni. Tale tardività rende il ricorso irricevibile, con conseguente applicazione del principio secondo cui le questioni di rito devono essere scrutinate preliminarmente rispetto al merito.

Il Tribunale richiama l’art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a., in base al quale il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali di rito prima del merito. Ne deriva che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, pur essendo fondata, non può essere esaminata in via prioritaria.

La irricevibilità è dichiarata con riferimento al tardivo deposito, richiamando la giurisprudenza conforme del TAR Puglia e del TAR Campania. Nulla è disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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