Sanzione ex art. 38 d.P.R. 380/2001 calcolata sul valore attuale e complessivo (TAR Lombardia n. 1372 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di opere realizzate in base a titolo edilizio annullato, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 è commisurata al valore delle opere eseguite e non all’incremento di valore che esse hanno prodotto. Pertanto, anche in caso di ristrutturazione edilizia con recupero della s.l.p. preesistente, la misura della sanzione va determinata facendo riferimento al valore finale complessivo delle opere, senza scomputare il valore antecedente all’intervento. Il valore delle opere deve essere stimato con riferimento all’attualità, poiché tale criterio rende la sanzione proporzionata al patrimonio del proprietario a prescindere dalla durata del procedimento. Nel computo rientrano anche le opere che non esprimono s.l.p., quali box, cantine, balconi e terrazze, avendo esse un proprio valore ovvero accrescendo il valore dell’unità immobiliare cui accedono.
Il Fatto
Un immobile nel territorio di un Comune è stato interessato da un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, che ha modificato la destinazione d’uso da artigianale a residenziale. Pur essendo stata dichiarata la conservazione della destinazione originaria, l’intervento, ultimato, ha dato luogo a un complesso frazionato in numerose unità immobiliari cedute a terzi. Il Comune ha annullato in autotutela i titoli edilizi che avevano assentito l’intervento, rilevando il contrasto con la disciplina urbanistica. A fronte dell’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, il Comune ha comunicato l’accoglimento, prevedendo l’applicazione della sanzione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la trasformazione della destinazione d’uso. Gli acquirenti di una singola unità hanno impugnato il provvedimento di irrogazione della sanzione e la relazione estimativa dell’Agenzia delle Entrate posta a base della quantificazione.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti hanno sostenuto che la SCIA presentata per il cambio di destinazione d’uso della propria unità costituisse titolo idoneo ad assentire il mutamento, con conseguente illegittimità della sanzione. Il Collegio ha respinto la censura: la destinazione residenziale era già stata conferita all’intero complesso all’esito dei lavori eseguiti in forza del titolo annullato, sicché l’edificio, dopo l’annullamento in autotutela, è privo di titolo e abusivo nella sua totalità. La SCIA successiva, riferita alla singola unità, non può sanare tale radicale abuso.
Sul piano della quantificazione, il Tribunale ha chiarito che l’art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 rapporta la sanzione al valore delle opere e non all’aumento di valore da esse prodotto. Anche in caso di ristrutturazione con recupero della s.l.p. esistente, la misura va calcolata sul valore finale complessivo, senza scomputo del valore preesistente. Irrilevante è che il Comune avesse inizialmente richiesto all’Agenzia di stimare l’incremento di valore.
Quanto al momento di riferimento, il Collegio ha aderito all’orientamento secondo cui rileva il valore all’attualità, citando T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 7 marzo 2017, n. 331. La scelta è motivata dall’incidenza bidirezionale dei mutamenti di valore sul patrimonio del proprietario: essa assicura una sanzione proporzionata al patrimonio, indipendentemente dalla durata del procedimento.
Il Tribunale ha inoltre escluso che dal computo possano essere sottratte le opere che non esprimono s.l.p. come box, cantine, balconi e terrazze, poiché anch’esse hanno un valore o accrescono quello dell’unità immobiliare. Irrilevante è l’eventuale insostenibilità dell’importo, non disponendo l’Amministrazione di discrezionalità in materia. Generica è stata giudicata la censura sul mancato apprezzamento della documentazione prodotta.
Quanto al termine di pagamento e alla rateizzazione, il Collegio ha respinto la prima censura per genericità e ha ritenuto inammissibile la seconda per difetto di attualità della lesione, condividendo però il principio secondo cui il beneficio della rateizzazione non può essere subordinato alla rinuncia all’impugnazione. Infine, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle doglianze relative allo scomputo della somma versata, avendo il Comune accolto l’istanza. Il ricorso è stato respinto nel resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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