L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR (TAR Calabria n. 1024 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Tribunale amministrativo regionale, accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ordina l’esecuzione integrale del giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro nei sensi di cui alla motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di protratta inottemperanza è nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni. I compensi e le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Un’istituzione scolastica aveva formato la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ma il Ministero dell’istruzione e del merito non aveva riconosciuto il beneficio a una docente. Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 2135 del 27 dicembre 2023 aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico di Euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’amministrazione al pagamento e alla rifusione delle spese di lite.

La sentenza era stata notificata in via telematica il 16 aprile 2024 e non era stata impugnata. Nonostante il passaggio in giudicato, attestato il 15 maggio 2025, il Ministero era rimasto inerte. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il titolo esecutivo è definitivo e che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica. L’inerzia dell’amministrazione non è contestata nella sua materialità, ma l’istituzione si è comunque costituita in giudizio.

Su queste premesse il TAR accerta la perdurante inadempienza e accoglie l’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., nel testo del provvedimento. L’ordine è di esecuzione integrale della sentenza del giudice del lavoro, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della decisione.

Il Tribunale introduce poi la misura sostitutiva. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario è abilitato a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sul regime delle spese commissariali il Collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. La norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499. I compensi e le spese restano così a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Le spese del giudizio seguono infine la soccombenza e sono liquidate in favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi distrattari, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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