Il riesame in esecuzione di ordinanza cautelare propulsiva non è attività amministrativa e non richiede il preavviso di diniego (TAR Lazio n. 11705 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento di diniego del visto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, con motivi aggiunti, impugni la nuova determinazione assunta dall’amministrazione in esecuzione di un’ordinanza cautelare propulsiva, che abbia disposto il riesame della precedente istanza. L’atto adottato dall’amministrazione in ottemperanza a un comando giudiziale non costituisce espressione di una nuova volontà provvedimentale, ma attività meramente esecutiva della pronuncia cautelare: ne deriva che esso non è soggetto all’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In materia di rilascio del visto per motivi di studio, la discrezionalità amministrativa è particolarmente lata ed è sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche, dovendo l’interesse del richiedente essere contemperato con l’esigenza di prevenire il rischio migratorio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino di uno Stato extraeuropeo, impugnava il diniego di rilascio del visto per motivi di studio opposto dall’autorità diplomatico-consolare in esito alla domanda presentata per frequentare un corso di lingua e cultura italiana. Il diniego era motivato con riferimento alla mancata dimostrazione di mezzi economici propri, alla mancata verbalizzazione del colloquio conoscitivo e all’incoerenza del percorso di studi prescelto. Il Tribunale, in sede cautelare, accoglieva l’istanza e ordinava all’Ambasciata di riesaminare la posizione del richiedente. In esecuzione di tale ordine, l’amministrazione confermava il diniego con nuovo provvedimento, avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la proposizione dei motivi aggiunti avverso la nuova determinazione del 31 dicembre 2024 aveva determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnazione originaria. Sul punto, la sentenza richiama il contrapposto orientamento giurisprudenziale in tema di natura dell’atto emanato in conseguenza di una misura cautelare propulsiva, aderendo alla tesi per cui il ricorso diviene improcedibile quando l’amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere. La circostanza che i motivi aggiunti fossero per larga parte riproduttivi delle doglianze già formulate avverso il primo diniego rendeva manifesta la sopravvenuta carenza di interesse, liberamente apprezzabile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a..
Quanto al gravame accessorio, il Tribunale ne ha affermato l’infondatezza. L’amministrazione resistente, ottemperando all’ordine di riesame, aveva legittimamente confermato il diniego sulla base di plurimi elementi: l’assenza di mezzi economici propri, la mancata dimostrazione della situazione reddituale della famiglia d’origine, l’incapacità di esprimersi in lingua italiana accertata in sede di colloquio, l’incoerenza del corso di studi prescelto rispetto alla formazione pregressa e l’inconsapevolezza in ordine all’identità del soggetto ospitante. A fronte di tali elementi, il ricorrente non aveva offerto alcuna prova contraria idonea a scongiurare il paventato rischio migratorio.
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che, sebbene l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 145/2024, convertito in legge n. 187/2024, abbia introdotto il comma 7-bis all’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998 — che esclude l’applicabilità del preavviso di diniego ai procedimenti in materia di visto — la nuova disciplina non trovava ancora applicazione ai procedimenti pendenti alla data di adozione del provvedimento di riesame. La censura è stata nondimeno respinta nel merito, poiché l’atto adottato in ottemperanza a un comando giudiziale costituisce attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale e non è riconducibile all’esercizio di una nuova potestà amministrativa, con conseguente inapplicabilità dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi.
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Nota della Redazione
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