Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 250 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, annulla in autotutela il provvedimento impugnato, venendo meno l’interesse della parte ricorrente alla decisione nel merito. L’annullamento d’ufficio dell’atto lesivo priva di oggetto la controversia, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento della fondatezza del ricorso, ma presuppone soltanto la verifica che l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente sia stata comunque conseguita per effetto del sopravvenuto provvedimento amministrativo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate per ragioni equitative, considerata la sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza di demolizione n. 63 del 13 gennaio 2020, emessa dal Comune di Lecce. A seguito dell’accertamento di presunta inottemperanza, verbalizzato dalla Polizia Locale in data 8 luglio 2020, il dirigente comunale adottava la determinazione n. 84941/2020 del 22 luglio 2020, avverso la quale il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti connessi. Nel giudizio si costituiva il Comune di Lecce, mentre interveniva ad opponendum il Condominio interessato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in data 19 dicembre 2025, il Comune di Lecce aveva depositato in giudizio un provvedimento di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Nella stessa data l’amministrazione aveva depositato memoria con cui aveva dedotto la cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Anche la parte ricorrente, con memoria depositata il 22 dicembre 2025, aveva aderito a tale richiesta, riconoscendo il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Il Tribunale ha quindi verificato che l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato aveva integralmente satisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente, eliminando l’atto lesivo e rendendo inutile ogni ulteriore approfondimento nel merito delle censure dedotte. In presenza di tale sopravvenienza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce l’esito corretto del giudizio, non essendo necessaria alcuna valutazione sulla fondatezza delle doglianze né sull’illegittimità dell’atto originario.

Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni equitative per disporne l’integrale compensazione tra le parti, tenuto conto che l’esito del giudizio è dipeso da un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione e non da una pronuncia di merito. L’ordinanza di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa è stata conseguentemente disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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