Nessun obbligo di stipula retroattiva degli accordi di remunerazione sanitaria (TAR Calabria n. 1028 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992. L’avvenuta erogazione delle prestazioni e la comunicazione dei flussi non fanno sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di stipulare retroattivamente l’accordo, che, concluso a distanza di anni, sfuggirebbe alla sua funzione tipica di acquisto programmato di prestazioni. Il diniego opposto dall’amministrazione è sindacabile nei limiti del difetto di motivazione, ma l’eventuale insufficienza dell’apparato motivazionale non è idonea a far sorgere il diritto alla stipula del contratto.
Il Fatto
La società ricorrente, laboratorio di analisi operante nel crotonese, ha chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale di essere convocata per la stipula degli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992 per le annualità 2020 e 2021. In quel periodo essa assume di aver erogato regolarmente le prestazioni di laboratorio, dando comunicazione dei relativi flussi senza rilievi.
Dopo un primo ricorso avverso l’inerzia dell’amministrazione, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione ha adottato la nota di rigetto del 10 aprile 2024, illustrando le ragioni che impedivano la contrattualizzazione per i due anni. La società ha impugnato tale nota, lamentando la violazione dell’art. 8-quinquies citato, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché la lesione dell’affidamento incolpevole.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale riqualifica l’azione. Pur formalmente diretta all’annullamento della nota, la domanda racchiude la pretesa di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di stipulare retroattivamente gli accordi a copertura delle prestazioni già erogate. La controversia ricade pertanto nella giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici, dove il giudice verifica la fondatezza della pretesa in termini di diritto soggettivo.
Il Collegio richiama l’art. 5-quater d.lgs. n. 502 del 1992: la qualità di soggetto accreditato non vincola le aziende sanitarie a remunerare le prestazioni fuori dagli accordi contrattuali. L’erogazione delle prestazioni negli anni 2020 e 2021 non è quindi elemento idoneo a far sorgere il diritto alla rimunerazione, espressamente escluso dalla legge.
Né l’erogazione di fatto è utile a ritenere dovuta la stipula degli accordi. L’accordo concluso ora per allora si esaurirebbe in una giustificazione negoziale a posteriori della remunerazione e sfuggirebbe alla sua funzione tipica, che è quella di acquistare prestazioni in accordo con la programmazione regionale.
Per accogliere la domanda occorrerebbe accertare che le prestazioni fossero necessarie e coerenti con la programmazione degli anni 2020 e 2021, così da rendere illegittimo il rifiuto. Tale dimostrazione manca: la pretesa si fonda sull’accreditamento individuale, sull’effettuazione delle prestazioni e sulla loro comunicazione, elementi ritenuti insufficienti.
Quanto al dedotto difetto motivazionale, le ragioni del diniego si rinvengono già nella nota impugnata, là dove si nega che le prestazioni svolte determinino il diritto di stipulare gli accordi. Anche un apparato motivazionale insufficiente non sarebbe idoneo a far sorgere il diritto alla stipula azionato.
Il ricorso è dunque rigettato. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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